Corte costituzionale
Ordinanza n. 99/2013
Corte cost., ord. 23 maggio 2013, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 99/2013
- Data di deposito
- 23 maggio 2013
- Data di decisione
- 20 maggio 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 3, legge n. 240 del 30 dicembre 2010
Parametri
Massime
Massima n. 37087
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale , in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, commi primo e secondo, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 26, comma 3, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede l'estinzione dei giudizi pendenti in materia di trattamento economico dei collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera. L'insufficiente descrizione della fattispecie concreta impedisce di verificare l'effettiva riconducibilità della vicenda oggetto del giudizio principale alla disciplina dettata dalla disposizione censurata, precludendo il controllo dell'asserita rilevanza della questione. Inoltre, è carente la motivazione in merito all'applicabilità della norma de qua al processo principale, in quanto il rimettente non individua con esattezza né la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dal ricorrente, né la correlazione esistente tra tale pretesa e la norma censurata. - Sulla manifesta inammissibilità per carenza di motivazione e insufficiente descrizione della fattispecie, v. le citate ordinanze nn. 93/2012, 84/2012 e 38/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 3, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione civile - giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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