Corte costituzionale
Ordinanza n. 69/2013
Corte cost., ord. 12 aprile 2013, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 69/2013
- Data di deposito
- 12 aprile 2013
- Data di decisione
- 8 aprile 2013
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:69
Parametri
- art. 1, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 52, Costituzione
- art. 94, Costituzione
- art. 95, Costituzione
- art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 1, lett. c), legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 39, legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 40, legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 41, legge n. 124 del 3 agosto 2007
Massime
Massima n. 37016
È ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte di cassazione in riferimento alla sentenza n. 46340 del 29 novembre 2012 che ha annullato con rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 15 dicembre 2010, con la quale era stata confermata la declaratoria di improcedibilità della azione penale, ai sensi dell'art. 202 del codice di procedura penale, nei confronti di Pollari Nicolò, Di Troia Raffaele, Ciorra Giuseppe, Mancini Marco e Di Gregori Luciano; nonché nei confronti della Corte di appello di Milano, quale giudice di rinvio, in riferimento alla ordinanza emessa il 28 gennaio 2013, con la quale è stata accolta la richiesta di produzione dei verbali degli interrogatori resi dai predetti imputati, avanzata dalla locale Procura generale, in ossequio alla sentenza della Corte di cassazione sopra richiamata e ammessa la produzione della nota dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Estera (AISE) del 25 gennaio 2013, prot. n. 13631/2.2/4/GG.02. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso. In ordine al profilo soggettivo, il Presidente del Consiglio è legittimato a promuovere il conflitto in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato; la Corte di cassazione, in riferimento alla sentenza di annullamento oggetto di censura e la Corte d'appello di Milano quale giudice del procedimento di rinvio sono legittimati a resistere nel conflitto poiché tale legittimazione spetta ai singoli organi giurisdizionali in quanto in posizione di piena indipendenza, competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono. Per quanto concerne il profilo oggettivo, il ricorrente denuncia la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, essendo devoluta alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri la tutela del segreto di Stato quale strumento per la salvaguardia della sicurezza dello Stato medesimo - v. cit. sentenza n. 25 del 2013; n. 376 del 2010; n. 425 e n. 230 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano con l'atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Corte di cassazione ed alla Corte di appello di Milano, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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