Corte costituzionale
Ordinanza n. 321/2013
Corte cost., ord. 19 dicembre 2013, n. 321
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 321/2013
- Data di deposito
- 19 dicembre 2013
- Data di decisione
- 11 dicembre 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- MAZZELLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:321
Norme oggetto del giudizio
- art. 275, comma 3, codice di procedura penale
- art. 2, decreto-legge n. 11 del 23 febbraio 2009
- legge n. 38 del 23 aprile 2009
Parametri
Massime
Massima n. 37575
E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 11 del 2009), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.). Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 213 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata (rimuovendola dall'ordinamento con efficacia ex tunc ) nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 630 cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. - Per la declaratoria di incostituzionalità in parte qua della norma censurata v. la citata sentenza n. 213/2013. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni, per sopravvenuta mancanza di oggetto v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 177/2013, 315/2012 e 182/2012, nonché per questioni aventi ad oggetto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., le citate ordinanze nn. 269/2011 e 225/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze