Corte costituzionale
Ordinanza n. 306/2013
Corte cost., ord. 12 dicembre 2013, n. 306
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 306/2013
- Data di deposito
- 12 dicembre 2013
- Data di decisione
- 4 dicembre 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:306
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 37540
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui, prevedendo il rinvio al giudice competente per l'appello, «non fa eccezione per l'ipotesi in cui la sentenza annullata non sia stata pronunciata in esito a giudizio di primo grado previo contraddittorio». Il giudice a quo censura una norma che ha già trovato definitiva applicazione da parte della Corte di cassazione, che in base ad essa ha qualificato l'impugnazione come ricorso per saltum , individuando poi il giudice di rinvio nella Corte d'appello rimettente. La disposizione in esame pertanto non deve più essere applicata nel giudizio di rinvio, né in tale sede può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti, che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore (art. 627, comma 1, cod. proc. pen.). - Nel senso che, ai fini della rilevanza, è in ogni caso necessario che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo e non invece in una fase processuale anteriore, v. la citata sentenza n. 247/1997. - Sulla irrilevanza di questioni che tendano a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione, attesa l'autorità di giudicato delle decisioni della corte medesima in materia, v. ex plurimis , la citata sentenza n. 294/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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