Corte costituzionale
Ordinanza n. 296/2013
Corte cost., ord. 6 dicembre 2013, n. 296
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 296/2013
- Data di deposito
- 6 dicembre 2013
- Data di decisione
- 2 dicembre 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:296
Parametri
- art. 25, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 37496
È inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso, in riferimento agli artt. 25, 101, secondo comma e 104 Cost., dal Giudice istruttore del Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella, in relazione al provvedimento adottato, dal locale Procuratore della Repubblica, con il quale quest'ultimo, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 44 del 1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), accogliendo l'istanza della parte convenuta nel procedimento civile pendente presso l'autorità ricorrente, ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, relativi al detto procedimento civile. Sotto il profilo soggettivo, il conflitto di attribuzione postula l'appartenenza degli organi o enti in conflitto a poteri diversi, mentre la fattispecie in esame coinvolge organi appartenenti, entrambi, al potere giudiziario, trattandosi di ricorso proposto da un giudice nei confronti del pubblico ministero. Inoltre, il contestato provvedimento di sospensione dei termini, non concernendo l'esercizio dell'azione penale, né attività di indagine ad essa finalizzata, non è espressione di attribuzioni costituzionali riconosciute al pubblico ministero. Quanto al requisito oggettivo, non è configurabile, nella specie, alcuna lesione delle attribuzioni costituzionali del giudice quale conseguenza del denunciato provvedimento. In particolare, il ricorrente, dubitando della legittimità costituzionale di una norma attributiva di un potere specifico al pubblico ministero, avrebbe potuto far valere le censure in oggetto attraverso la proposizione in via incidentale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge n. 44 del 1999 che affida al pubblico ministero il censurato potere di sospensione dei termini processuali. - Sull'irrilevanza della circostanza che l'atto introduttivo del conflitto abbia la forma dell'ordinanza, purché risponda ai contenuti richiesti dagli artt. 37 della legge n. 87 del 1953 e 24 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 315/2006, ordinanze nn. 402/2006 e 129/2005. - Sulla legittimazione degli organi giurisdizionali ad assumere la qualità di parte nei conflitti di attribuzione, v. le citate ordinanze nn. 340/1999, 244/1999, 338/2007 e 87/1978. - Relativamente alle attribuzioni costituzionali riconosciute al pubblico ministero ai sensi dell'art. 112 Cost., v. le citate sentenze nn. 410/1998, 110/1998, 420/1995 e 463/1993. - Sull'inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei casi in cui esista un giudizio nel quale una determinata norma debba trovare applicazione e, quindi, possa essere sollevata la questione incidentale sulla legge, v., ex multis , la citata sentenza n. 284/2006 e le ordinanze nn. 17/2013 e 38/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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