Corte costituzionale
Ordinanza n. 294/2013
Corte cost., ord. 6 dicembre 2013, n. 294
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 294/2013
- Data di deposito
- 6 dicembre 2013
- Data di decisione
- 2 dicembre 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:294
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 22, bis, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
- art. 2, comma 1, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- legge n. 148 del 14 settembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
- art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 24, comma 31, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 37494
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 22- bis , del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 24, comma 31- bis , del d.l. n. 201 del 2011), 2, comma 1, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) e 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost., nella parte in cui assoggettano il trattamento pensionistico ordinario dei magistrati alle decurtazioni ivi contemplate. Infatti, la sentenza n. 116 del 2013 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del censurato art. 18, comma 22- bis , con conseguente sopravvenuta carenza di oggetto della questione de qua . Ne deriva, inoltre, l'assorbimento della questione sollevata in via subordinata relativa al citato art. 2, comma 1. Infine, la questione avente ad oggetto il menzionato art. 24, comma 25, è manifestamente inammissibile per difetto assoluto di motivazione. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22- bis , del d.l. n. 98 del 2011, v. la sentenza n. 116/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; dell'art. 2 comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 e dell'art. 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con ordinanza del 22 febbraio 2013 (reg. ord. 125 del 2013) e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, con ordinanza del 28 marzo 2013 (reg. ord. 133 del 2013), in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 2 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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