Corte costituzionale
Ordinanza n. 270/2013
Corte cost., ord. 13 novembre 2013, n. 270
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 270/2013
- Data di deposito
- 13 novembre 2013
- Data di decisione
- 6 novembre 2013
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:270
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, legge della Regione Umbria n. 15 del 5 ottobre 2012
- art. 34, legge della Regione Umbria n. 15 del 5 ottobre 2012
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007
- art. 9, comma 12, lett. c), decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 21, n. 1, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 24, direttiva CE n. 38 del 29 aprile 2004
- art. 3, Costituzione
- art. 40, comma 6, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 37445
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 34 della legge della Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui, rispettivamente, prevedono, tra i requisiti per beneficiare dei contributi per l'accesso all'abitazione, la residenza o l'attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni, anche non consecutivi, ovvero la residenza all'estero per i cittadini italiani che manifestano la volontà di rientrare in Italia entro un anno dalla domanda, e stabiliscono che, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale, occorre avere la residenza o l'attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni consecutivi e nel comune territorialmente competente da almeno tre anni consecutivi. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso (determinata dalla sopravvenuta modifica delle norme impugnate ad opera della legge regionale n. 12 del 2013) comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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