Corte costituzionale
Ordinanza n. 257/2013
Corte cost., ord. 31 ottobre 2013, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 257/2013
- Data di deposito
- 31 ottobre 2013
- Data di decisione
- 23 ottobre 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:257
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 51, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
- art. 17, comma 4, lett. e), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- art. 6-bis, decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012
- legge n. 189 del 8 novembre 2012
- e dal, legge n. 111 del 15 luglio 2011
Parametri
Massime
Massima n. 37421
È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (come modificato ed integrato dagli artt. 17 del d.l. n. 98 del 2011 e 6- bis del d.l. n. 158 del 2012), impugnato in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, commi primo e secondo, 41 e 111, secondo comma, Cost., in quanto prevede che nelle Regioni già commissariate, in quanto sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario, non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31 dicembre 2013, che siano estinti di diritto i pignoramenti e le prenotazioni a debito in danno delle predette aziende e che cessino altresì i doveri di custodia sulle somme pignorate con obbligo per i custodi di renderle, senza previa pronunzia giurisdizionale, disponibili per il pagamento dei debiti riconosciuti e per l'espletamento delle funzioni istituzionali delle predette aziende. Infatti, la sentenza n. 186 del 2013, successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010, v. la citata sentenza n. 186/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), così come modificato ed integrato sia dall'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia dall'art. 6-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sollevata, in riferimento agli articoli 3, comma primo, 24, commi primo e secondo, 41 e 111, comma secondo, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, e dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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