Corte costituzionale
Ordinanza n. 244/2013
Corte cost., ord. 21 ottobre 2013, n. 244
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 244/2013
- Data di deposito
- 21 ottobre 2013
- Data di decisione
- 21 ottobre 2013
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:244
Parametri
- art. 1, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 52, Costituzione
- art. 94, Costituzione
- art. 95, Costituzione
- art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 1, lett. c), legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 39, legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 40, legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 41, legge n. 124 del 3 agosto 2007
Massime
Massima n. 37392
È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte d'appello di Milano in riferimento alla sentenza n. 985 del 12 febbraio 2013, con la quale la medesima Corte d'appello (nel processo penale a carico di Pollari Nicolò, Di Troia Raffaele, Ciorra Giuseppe, Mancini Marco e Di Gregori Luciano, per sequestro di persona in danno di Nasr Osama Mustafà, alias Abu Omar), pur resa edotta dell'intervenuto deposito in data 11 febbraio 2013 di altro conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha affermato la responsabilità di detti imputati, non ravvisando la sussistenza di una causa di sospensione del processo in corso. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la delibazione della Corte è limitata ad accertare che esiste «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo, fermo restando il potere, a seguito del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, compreso quello relativo alla ammissibilità. Nella specie, non vi sono dubbi sulla legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato. Anche la Corte d'appello di Milano - quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione nel suindicato procedimento - è dotata della legittimazione a resistere nel conflitto, avuto riguardo alla costante giurisprudenza costituzionale che riconosce ai singoli organi giurisdizionali la legittimazione ad essere parti di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione e competenti a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle relative funzioni, la volontà del potere cui appartengono. È sussistente anche il requisito oggettivo del conflitto perché è lamentata dal ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, essendo devoluta alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto il controllo del Parlamento, la tutela del segreto di Stato quale strumento destinato alla salvaguardia della sicurezza dello Stato medesimo. - Sul principio consolidato secondo cui ai singoli organi giurisdizionali va riconosciuta la legittimazione ad essere parti di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione e competenti a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle relative funzioni, la volontà del potere cui appartengono, da ultimo: ordinanza n. 69 del 2013 - Sulla sussistenza del requisito oggettivo del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nel caso in cui si tratti di un conflitto promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri per lamentare la lesione delle proprie attribuzioni in materia di tutela del segreto di Stato, trattandosi di attribuzioni costituzionalmente garantite perché devolute alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto il controllo del Parlamento: ordinanze n. 69 del 2013 e n. 230 del 2008 (con riferimento alla stessa vicenda che ha dato origine al conflitto di cui alla massima).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte d'appello di Milano con l'atto indicato in epigrafe;
visto il decreto, in data odierna, del Presidente della Corte costituzionale, con il quale sono ridotti i termini del procedimento;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Corte d'appello di Milano, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di quindici giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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