Corte costituzionale
Ordinanza n. 185/2013
Corte cost., ord. 9 luglio 2013, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 185/2013
- Data di deposito
- 9 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:185
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 3, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 37214
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111, Cost., nella parte in cui prevede che «se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato o la persona offesa non si oppongono». L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza e difetta anche della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , neppure identificata nei suoi requisiti minimi. - Per il consolidato orientamento della Corte in base al quale l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione, preclude il necessario controllo in punto di rilevanza, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 338/2011, nonché le citate ordinanze nn. 6/2011, 3/2011, 343/2010, 318/2010, 85/2010, 211/2009, 201/2009 e 191/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Spoleto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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