Corte costituzionale

Ordinanza n. 177/2013

Corte cost., ord. 4 luglio 2013, n. 177

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
177/2013
Data di deposito
4 luglio 2013
Data di decisione
1° luglio 2013
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:177

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Campania n. 16 del 11 ottobre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37197

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 51, primo comma, e 117, secondo comma, lett. h ), Cost., dell'art. 1 legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16, concernente la sospensione di diritto dei consiglieri regionali dalla carica fino alla sentenza definitiva in caso di condanna non definitiva per il delitto di cui all'art. 416- bis del codice penale (associazione di tipo mafioso). infatti, la questione è divenuta priva di oggetto perché, successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 118 del 2013. - In relazione al precedente giudizio che rende inammissibile il giudizio in argomento, si veda la sentenza n. 118/2013. - Sulla manifesta inammissibililità per sopravvenuta mancanza di oggetto, per la rimozione dall'ordinamento con efficacia ex tunc della norma censurata, ex plurimis , ordinanze n. 222/2012 e 76/2012. - Sul merito della compatibilità di misure volte a garantire la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche contro i gravi pericoli di inquinamento derivanti dalla criminalità organizzata e dalle sue infiltrazioni, si vedano le sentenze nn. 141/1996, 118/1994, 195/1994, 288/1993, 407/1992, 288/1993, 218/1993 e 197/1993. - Sull'irragionevolezza di un regime regionale differenziato rispetto alla unitaria disciplina nazionale, perché i delitti previsti dall'art. 15, comma 1, lettera a ), della legge n. 55 del 1990 sono accomunati dal fatto di essere stati tutti considerati come manifestazione di delinquenza di tipo mafioso o di altre gravi forme di pericolosità sociale e, in quanto tali, parimenti forniti di alta capacità di inquinamento degli apparati pubblici da parte delle organizzazioni criminali, si vedano le sentenze n. 132 del 2001, n. 206 del 1999 e n. 184 del 1994. - Sull'ammissibilità delle restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile, soltanto nell'ipotesi, e nei limiti, in cui ciò sia indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, secondo la regola della necessarietà e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione, si vedano le sentenze n. 467 del 1991, n. 138 del 1985 e n. 102 del 1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16 recante «Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. l (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)», sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, 51, primo comma, e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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