Corte costituzionale

Ordinanza n. 174/2013

Corte cost., ord. 4 luglio 2013, n. 174

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
174/2013
Data di deposito
4 luglio 2013
Data di decisione
1° luglio 2013
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:174

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 37194

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 cod. proc. civ., impugnato, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e al principio di ragionevolezza, nella parte in cui prevede che il convenuto deve costituirsi, a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, anche nell'ipotesi di differimento della udienza stessa ai sensi dell'art. 168- bis , quarto comma, cod. proc. civ., anziché almeno venti giorni prima della celebrazione effettiva dell' udienza. Le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione, previste nel quarto e nel quinto comma del suddetto articolo, non sono riconducibili ad una ratio comune. Infatti, la previsione del potere di differimento della data della prima udienza di comparizione - attribuito al giudice istruttore dal quinto comma dell'art. 168- bis - è correlato alla fondamentale esigenza di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo thema decidendum fin dal momento iniziale della trattazione della causa; tale esigenza non sussiste, invece, in relazione al rinvio previsto dal quarto comma, il quale può derivare da qualunque motivo, anche fortuito e indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice. Infine - posto che il legislatore gode di una non irragionevole discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali - la disposizione censurata non presenta neppure una intrinseca incoerenza, contraddittorietà ed illogicità, ma mira a disciplinare lo svolgimento del processo attraverso scansioni temporali al fine di salvaguardarne le esigenze di certezza. - Per l'infondatezza, anche manifesta, di analoghe questioni aventi ad oggetto l'art. 166 del cod. proc. civ., v. le citate ordinanze nn. 134/2009, 164/1998 e 461/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 166 del codice di procedura civile, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 24, 111 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, dal Tribunale ordinario di Tivoli, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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