Corte costituzionale
Ordinanza n. 158/2013
Corte cost., ord. 21 giugno 2013, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 158/2013
- Data di deposito
- 21 giugno 2013
- Data di decisione
- 17 giugno 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:158
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999
- art. 2, comma 3, lett. a), decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006
- legge n. 286 del 24 novembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 37174
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, lettera a), del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - che disciplina la remunerazione del servizio reso dai concessionari - sollevata per dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto il compenso dell'agente della riscossione è diverso a seconda dell'ambito territoriale di appartenenza dei contribuenti, nonché dell'art. 53 Cost., in quanto la previsione del compenso minimo nella misura del 4,65 per cento non è collegata alla capacità contributiva, e dell'art. 97 Cost., in quanto l'aggio risulta dovuto pur in assenza di una qualsiasi attività dell'agente, in considerazione del difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, dal momento che il giudice rimettente non ha in alcun modo illustrato, anche solo sommariamente, le ragioni di infondatezza degli altri motivi di ricorso, pure spiegati in via principale nel giudizio a quo ed aventi «priorità logica». - Per casi analoghi, v. citate ordinanze nn. 73/2011, 96/2010 e 22/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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