Corte costituzionale
Ordinanza n. 157/2013
Corte cost., ord. 21 giugno 2013, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 157/2013
- Data di deposito
- 21 giugno 2013
- Data di decisione
- 17 giugno 2013
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:157
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 37173
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione. Questione analoga a quella sollevata con l'ordinanza in esame è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 73 del 2012, nella quale si è evidenziato che, a prescindere dai più o meno ampi margini di discrezionalità riconosciuti in via di principio al legislatore delegato - al quale non è preclusa l'adozione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante - è decisivo ed assorbente, in questo caso, il rilievo che, rispetto alla ratio della delega di cui all'art. 4 della citata legge n. 229 del 2003, la disposizione del decreto legislativo qui censurata è assolutamente coerente, e non certo con essa in contrasto, nonché espressiva comunque di scelte che rientrano nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi. La suddetta disposizione è, infatti finalizzata alla più razionale esplicazione dell'attività solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed è funzionale anche all'eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l'introduzione di un meccanismo - quello appunto dell'invio della doppia raccomandata - che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell'azione giudiziaria. Poiché l'odierno rimettente non adduce profili o argomenti diversi rispetto a quelli già valutati nella richiamata precedente pronuncia di manifesta infondatezza, anche l'attuale questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. - Sui margini di discrezionalità riconosciuti in via di principio al legislatore delegato: sentenze nn. 230/2010, 199/2003 e 163/2000. - Sulla mancata preclusione, per il legislatore delegato, della possibilità di adottare norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante: ordinanze nn. 213/2005 e 419/2000. - Sulla individuazione della ratio della delega di cui all'art. 4 della citata legge n. 229 del 2003, come rafforzamento - nel quadro di un complessivo «riassetto della materia» - della tutela del danneggiato, anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative: sentenze nn. 230/2010 e 180/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 24, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di ordinario di Forlì, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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