Corte costituzionale
Ordinanza n. 148/2013
Corte cost., ord. 20 giugno 2013, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 148/2013
- Data di deposito
- 20 giugno 2013
- Data di decisione
- 17 giugno 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 4, codice penale
- art. 3, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 37163
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude che la circostanza attenuante - consistente nella lieve entità del fatto - di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 possa essere dichiarata prevalente sulla recidiva reiterata. La questione è infatti divenuta priva di oggetto in seguito alla sentenza n. 251 del 2012, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui al richiamato art. 73, comma 5, sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Sulla manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto della questione, ex plurimis : ord. n. 315/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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