Corte costituzionale
Ordinanza n. 136/2013
Corte cost., ord. 7 giugno 2013, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 136/2013
- Data di deposito
- 7 giugno 2013
- Data di decisione
- 3 giugno 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:136
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 10, legge n. 149 del 28 marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 37137
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo sostituito dall'art. 10 della legge 28 marzo 2001, n. 149, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, secondo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., «nella parte in cui non prevede che il Presidente del Tribunale per i minorenni o un Giudice da lui delegato possa procedere d'ufficio all'apertura della procedura per la verifica dello stato di abbandono di un minore». L'intervento richiesto dal remittente assume i connotati di una "novità di sistema" non costituzionalmente imposta e colloca il quesito proposto - come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte - «al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, per rimetterlo alle eventuali e future soluzioni di riforma, affidate in via esclusiva alle scelte del legislatore» (sentenza n. 252 del 2012, nonché, ex plurimis , sentenza n. 274/2011). Peraltro, la stessa grave situazione denunciata dal giudice rimettente - di inerzia del pubblico ministero nel promuovere il procedimento di verifica dello stato di abbandono - anziché essere diretta conseguenza della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, si rivela piuttosto come una patologia di mero fatto, derivante dalla (in ipotesi, colpevole) inerzia del pubblico ministero nel promuovere il procedimento, rimuovibile attraverso i meccanismi ordinamentali inerenti alla organizzazione del relativo ufficio, senza che ciò possa implicare alcun vizio "intrinseco" della disposizione censurata e restando comunque impregiudicato il profilo relativo alla sua applicabilità nel giudizio principale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo sostituito dall'art. 10 della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), «nella parte in cui non prevede che il Presidente del Tribunale per i minorenni o un Giudice da lui delegato possa procedere d'ufficio all'apertura della procedura per la verifica dello stato di abbandono di un minore», sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 30, secondo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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