Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/2013

Corte cost., ord. 5 giugno 2013, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
126/2013
Data di deposito
5 giugno 2013
Data di decisione
3 giugno 2013
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 69, comma 5, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 37125

E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui non conferisce al magistrato di sorveglianza il potere di annullare, in sede di decisione sul reclamo proposto da un detenuto, il provvedimento adottato dall'amministrazione penitenziaria in via di autotutela. Essendo il petitum rivolto ad un ampliamento dei poteri del magistrato di sorveglianza nell'ipotesi di accoglimento del reclamo, in tanto la questione può rilevare nel caso concreto, in quanto l'impugnativa del detenuto risulti fondata. Tuttavia, il rimettente, dopo aver illustrato le ragioni addotte dall'amministrazione penitenziaria a sostegno del contestato provvedimento di revoca in autotutela della precedente autorizzazione all'uso di un computer portatile da parte dell'interessato, non ha fornito alcuna indicazione riguardo alla fondatezza delle doglianze del reclamante - peraltro neppure specificate, al di là del semplice riferimento alla denuncia della violazione di legge - né, comunque e più in generale, in ordine all'esistenza di elementi idonei ad inficiare le valutazioni compiute dall'autorità penitenziaria. - Per la manifesta inammissibilità di questioni dovuta a difetto di motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 130/2012, 284/2011 e 220/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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