Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/2013

Corte cost., ord. 29 maggio 2013, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
112/2013
Data di deposito
29 maggio 2013
Data di decisione
22 maggio 2013
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:112

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 58, legge n. 350 del 24 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 37102

E' manifestatamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo la quale l'agenzia delle entrate provvede all'erogazione delle eccedenze di irpef e irpeg dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 6, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto il detto art. 3, invocato in relazione al principio di uguaglianza per la asserita lesione del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e di non prorogabilità dei termini di prescrizione e decadenza, e l'art. 6, comma 2, della stessa legge, richiamato in ordine alla violazione dell'art. 97 Cost., non possono essere assunti quale parametro di legittimità costituzionale, poiché hanno rango di legge ordinaria e non costituiscono, neppure come norme interposte, parametro idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale di leggi statali. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 247/2011.

Massima n. 37103

E' manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, secondo cui l'Agenzia delle entrate provvede all'erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 113, secondo comma, Cost., in quanto la norma - priva di carattere retroattivo, poiché conforma l'agire processuale dell'amministrazione dalla sua entrata in vigore - è espressione delle scelte discrezionali che competono al legislatore nella disciplina degli istituti processuali con il solo limite della loro non manifesta irragionevolezza, nella specie non valicato; neppure sussiste la violazione dell'art. 113, secondo comma, Cost., in quanto il parametro, invocato con riguardo al diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, è palesemente inconferente; infine, quanto alla lesione dell'art. 97 Cost., la censura non può trovare accoglimento, poiché gli inconvenienti di fatto denunciati, non direttamente riconducibili all'applicazione della disposizione censurata, sono irrilevanti ai fini del giudizio di legittimità costituzionale. - Sulle scelte discrezionali del legislatore nei limiti della loro non manifesta irragionevolezza, v. citata sentenza n. 10/2013. - Sulla non discriminazione costituzionalmente rilevante circa la delimitazione dell'ambito di applicazione di costituiscono deroghe a principi generali, v. citate ordinanza n. 49/2013, sentenza n. 131/2009. - Sul fluire del tempo che costituisce idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive, v. citate sentenza n. 273/2011, ordinanze nn. 31/2011, 61/2010, 170/2009 e 212/2008. - Sulla irrilevanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli inconvenienti di fatto denunciati, non direttamente riconducibili all'applicazione della disposizione censurata, v. citata ordinanza n. 270/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 6, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 113, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze