Corte costituzionale

Sentenza n. 99/2012

Corte cost., sent. 20 aprile 2012, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/2012
Data di deposito
20 aprile 2012
Data di decisione
16 aprile 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:99

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 12 del 30 giugno 2011
  • art. 17, comma 9, legge della Regione autonoma Sardegna n. 12 del 30 giugno 2011
  • art. 18, comma 20, legge della Regione autonoma Sardegna n. 12 del 30 giugno 2011
  • art. 18, comma 23, lett.c), legge della Regione autonoma Sardegna n. 12 del 30 giugno 2011
  • art. 20, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 12 del 30 giugno 2011
  • art. 20, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 12 del 30 giugno 2011
  • art. 21, legge della Regione autonoma Sardegna n. 12 del 30 giugno 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36269

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, che in base all'art. 8 dello statuto di autonomia della Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), modificato dall'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), prevede che «in assenza dell'adeguamento delle relative norme di attuazione [...], gli accertamenti delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali sono effettuati anche sulla base degli indicatori disponibili, relativi ai gettiti tributari», mancando da parte del ricorrente una sufficiente motivazione a sostegno dell'asserita necessità che il nuovo art. 8 dello statuto richieda di essere attuato con la procedura di cui all'art. 56 del medesimo statuto, ove si prevede l'intervento di una commissione paritetica.

Massima n. 36270

E' illegittimo l'art. 17, comma 9, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), che limita a soggetti individuati (imprenditori agricoli professionali iscritti da almeno tre anni alla Camera di commercio; giovani imprenditori agricoli; società agricole), la possibilità di esperire una procedura semplificata per la realizzazione e la gestione di impianti di generazione dell'energia elettrica da biometano e biogas, ponendosi in contrasto con la disposizione statale contenuta nell'art. 6 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e, con specifico riferimento alla Regione autonoma Sardegna, di cui all'art. 4, primo comma, lettera e), dello statuto, che recependo il generale orientamento di favore della direttiva europea verso la produzione di energia da fonti rinnovabili, specificamente per gli aspetti procedimentali, ha introdotto una procedura autorizzativa semplificata, dando altresì facoltà alle Regioni di estenderne l'ambito di applicazione fino ad una soglia massima di potenza di energia elettrica pari a 1 MW, mentre la norma regionale introduce una disposizione restrittiva, che limita sul piano soggettivo il ricorso alla procedura semplificata, individuando nominativamente i tipi di operatori economici ammessi al beneficio procedurale. - Sulla competenza legislativa concorrente in materia di energia, ex multis , sentenze nn. 310, 308 e 107 del 2011; nn. 344, 194, 168, 124, 120 e 119 del 2010; n. 282 del 2009 e n. 364 del 2006.

Massima n. 36271

E' illegittimo l'art. 18, comma 20, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), secondo cui le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), al fine di godere dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2003), devono trasmettere, alla direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, negli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, a pena di decadenza dall'esenzione, una comunicazione con la quale attestano di avere diritto all'esenzione, poiché non rientra tra le competenze della Regione individuare le modalità con le quali i soggetti beneficiari possono avvalersi delle esenzioni di un tributo erariale, ravvisandosi dunque un contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce allo Stato la piena potestà legislativa sul sistema tributario statale, anche perché l'onere di comunicazione si aggiunge a quelli già gravanti sulle Onlus, e non è idonea ad alleggerire il quadro dell'iter burocratico. - Sull'IRAP come tributo statale, ex multis , sentenze n. 323 del 2011, n. 241 del 2004 e n. 296 del 2003.

Massima n. 36272

E' inammissibile, per genericità dei motivi di ricorso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 23, lettera c ), della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, che sostituendo l'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2008, nel senso che i consorzi di bonifica possono realizzare e gestire impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga al limite dell'autoconsumo, colliderebbe con la definizione comunitaria e statale di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), giacché il ricorrente non spiega in cosa consista detto contrasto, atteso che la normativa regionale impugnata non stabilisce una nozione di autoproduttore diversa e incompatibile con quella fatta propria dal legislatore statale.

Massima n. 36273

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, che contenendo una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), a sua volta modificata dall'art. 7, comma 1, della legge regionale del 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione), ha l'effetto interpretativo di autorizzare l'Amministrazione regionale a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, poiché successivamente alla presentazione del ricorso la Corte, con sentenza n. 30 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2011. - Sulla inammissibilità di questioni relative a norme che non possono esplicare effetti nell'ordinamento, ex multis , sentenza n. 397 del 2005.

Massima n. 36274

E' illegittimo l'art. 20, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), che modifica l'art. 7, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione), per le medesime ragioni che sono alla base della dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione di programmi di stabilizzazione di lavoratori precari di cui alla sentenza n. 30 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2011, avendo la norma censurata dettagliato i criteri per l'individuazione e specifica le funzioni del personale da inserire nei programmi pluriennali di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, disposizione priva di effetti a causa dell'intervenuta sentenza.

Massima n. 36275

E' illegittimo l'art. 21, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), che nell'intento di predisporre misure volte al superamento del precariato, prevede che l'Amministrazione regionale, attraverso l'Assessorato competente, predisponga, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un programma con le misure da adottare per promuovere le opportunità di lavoro stabile per i lavoratori socialmente utili, come inquadrati dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), con l'effetto di consentire l'attuazione di programmi volti alla creazione di posti di lavoro a favore dei cosiddetti lavoratori socialmente utili, anche con il coinvolgimento di società in house , e di permettere agli enti che li impiegano di continuare ad utilizzarli, accollando l'onere finanziario derivante dalla loro stabilizzazione all'amministrazione regionale, e in tal modo inquadra stabilmente i lavoratori socialmente utili all'interno delle amministrazioni regionali e locali, senza neppure predeterminare una quota massima di posti a loro destinati, in contrasto con l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) - il quale prevede che ai lavoratori socialmente utili gli enti pubblici possano riservare una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire attraverso una procedura selettiva - e dunque con gli articoli 3 e 97 Cost., che, insieme, individuano nel pubblico concorso, aperto ed eventualmente con una riserva dei posti solo parziale e legata a ragioni specifiche, la modalità di reclutamento del personale di ruolo degli enti pubblici. - Sui limiti di derogabilità al regime del pubblico concorso, da ultimo, sentenze n. 56 del 2012 e n. 68 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 9, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 20, della predetta legge regionale n. 12 del 2011;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della predetta legge regionale n. 12 del 2011;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della predetta legge regionale n. 12 del 2011;

5) dichiara inammissibile la questione relativa all'art. 3, comma 1, della predetta legge regionale n. 12 del 2011;

6) dichiara inammissibile la questione relativa all'art. 18, comma 23, lettera c), della predetta legge regionale n. 12 del 2011;

7) dichiara inammissibile la questione relativa all'art. 20, comma 1, della predetta legge regionale n. 12 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

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