Corte costituzionale

Sentenza n. 90/2012

Corte cost., sent. 12 aprile 2012, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
90/2012
Data di deposito
12 aprile 2012
Data di decisione
2 aprile 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:90

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 17 maggio 2011
  • art. 5, comma 5, ter, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 3 del 21 luglio 2000
  • art. 4, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 17 maggio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36252

E' illegittimo l'art. 5, comma 5- ter , della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), che al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, consente l'assegnazione di non più del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente, mediante concorsi interni, ai quali è ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalità di accesso e dal contratto collettivo e prevede che il rispetto della predetta percentuale può essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali: la disposizione regionale impugnata, in difformità dal dettato degli artt. 24 del d.lgs. n. 250 del 2009 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, consentirebbe il bando di concorsi interamente riservati al personale interno, sia pure a fronte di concorsi accessibili invece esclusivamente dall'esterno, determinando una sostanziale deroga al principio secondo il quale non può essere riservata a concorsi interni una quota superiore al 50 per cento dei posti disponibili, con violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., e inoltre, sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione, il calcolo indifferenziato del cinquanta per cento dei posti riservata al personale interno, potrebbe determinare una riserva dei posti per i profili professionali più rilevanti a favore del personale interno e un'indizione di concorsi indirizzati a candidati esterni solo per le qualifiche e mansioni inferiori, con assorbimento di ulteriore censura. - Sui limiti di legittimità delle deroghe al principio del concorso pubblico vedi sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009. - Sull'estensibilità del principio del concorso pubblico anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti già esistenti, vedi sentenza n. 68 del 2011, e alle progressione nei pubblici uffici, da ultimo, sentenza n. 30 del 2012.

Massima n. 36253

A seguito della rinuncia da parte della difesa erariale all'impugnazione dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), che modificando il comma 5 dell'art. 5, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), consente la deroga al limite del 50 per cento dei posti messi a concorso e riservati a candidati esterni all'amministrazione per quanto attiene «le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale» - rinuncia intervenuta a seguito della modifica della norma impugnata per effetto dell'art. 7, comma 3, della legge reg. 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria), che tale deroga ha espunto - non risultando che la disposizione regionale impugnata abbia avuto applicazione medio tempore , pur in assenza dell'accettazione della Regione, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente. - Conf., sulla cessazione della materia del contendere, sentenze n. 320 del 2008 e n. 451 del 2007; ordinanza n. 126 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5-ter, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano);

2) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 4 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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