Corte costituzionale
Sentenza n. 67/2012
Corte cost., sent. 23 marzo 2012, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/2012
- Data di deposito
- 23 marzo 2012
- Data di decisione
- 19 marzo 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:67
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 31 del 24 giugno 1986
- legge della Regione siciliana n. 7 del 26 agosto 1992
Parametri
Massime
Massima n. 36168
Deve essere dichiarato inammissibile l'intervento volontario ad adiuvandum di altro deputato regionale, per mancanza della qualità di parte processuale nei giudizi a quibus, anche l'inesistenza di un qualche interesse al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. È, infatti, costante giurisprudenza che sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, le sole parti del giudizio principale. - Sull'intervento volontario, vedi le ordinanze dibattimentali del 10 maggio 2011, allegata alla sentenza n. 199 del 2011, e del 4 ottobre 2011 allegata alla sentenza n. 304.
Massima n. 36169
Nel giudizio di costituzionalità relativo all'incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti con la carica di deputato dell'assemblea regionale, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per omessa indicazione dei parametri statutari sull'assetto delle competenze, in quanto l'assetto delle competenze è una problematica che non costituisce oggetto del richiesto scrutinio di legittimità costituzionale.
Massima n. 36170
Nel giudizio di costituzionalità relativo all'incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti con la carica di deputato dell'assemblea regionale, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per carenza di descrizione della fattispecie. È sufficiente l'indicazione del fatto che le due identiche domande azionate nei giudizi a quibus riguardino l'accertamento in capo a due cittadini della sussistenza della causa sopravvenuta di incompatibilità tra tale carica e quella di deputato regionale e la conseguente dichiarazione di decadenza dei medesimi dalla carica di assessore, nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso.
Massima n. 36171
Nel giudizio di costituzionalità relativo all'incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti con la carica di deputato dell'assemblea regionale, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per assenza di autonoma motivazione in ordine ai parametri evocati. Le argomentazioni svolte dal rimettente risultano essere frutto di una valutazione propria del giudice stesso, il quale - richiamate (e trascritte) le motivazioni di tale pronuncia ritenute rilevanti per la soluzione nel merito della sollevata questione - ne condivide espressamente il contenuto, ponendole a base della richiesta di pronunciare l'illegittimità costituzionale in parte qua anche delle differenti leggi regionali oggi censurate, in quanto applicabili nei giudizi a quibus .
Massima n. 36172
Nel giudizio di costituzionalità relativo all'incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti con la carica di deputato dell'assemblea regionale, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per la mancata sperimentazione di una interpretazione costituzionalmente orientata, poiché il rimettente (con motivazione sintetica ma formalmente non implausibile) dà conto della impossibilità di pervenire, in via ermeneutica, alla richiesta di dare diretta applicazione alla fattispecie del dictum della sentenza n. 143 del 2010 della Corte costituzionale.
Massima n. 36173
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 3, in combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale. Al riguardo, si ravvisa la necessità di colmare una identica lacuna di cui la corte ha già affermato la incostituzionalità, per un'indefettibile esigenza di uniformità e ragionevolezza. - In materia, vedi sentenza n. 143/2010
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), in combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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