Corte costituzionale
Sentenza n. 53/2012
Corte cost., sent. 9 marzo 2012, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/2012
- Data di deposito
- 9 marzo 2012
- Data di decisione
- 5 marzo 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione Piemonte n. 7 del 29 aprile 2011
Parametri
Massime
Massima n. 36139
E' illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale», poiché, in tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all'amministrazione, di ausilio alle funzioni del Presidente del Consiglio Regionale, dispone che la individuazione della relativa professionalità, possa avvenire esclusivamente sulla base di «rapporti fiduciari», in deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non prevede, in luogo di tali criteri, alcun meccanismo di selezione alternativo che possa garantire la professionalità del collaboratore esterno, e inoltre, non stabilisce alcun termine di cessazione della collaborazione esterna e non commina la decadenza della stessa neppure alla cessazione del mandato del Presidente del Consiglio regionale, in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.), con assorbimento delle ulteriori censure. - Sulla necessaria adozione di criteri atti a garantire la competenza e professionalità dei collaboratori esterni, vedi, citate, sentenze n. 252 del 2009, e n. 7 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
riservata a separata pronuncia la decisione sulla ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, legge Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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