Corte costituzionale

Sentenza n. 53/2012

Corte cost., sent. 9 marzo 2012, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/2012
Data di deposito
9 marzo 2012
Data di decisione
5 marzo 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:53

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione Piemonte n. 7 del 29 aprile 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36139

E' illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale», poiché, in tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all'amministrazione, di ausilio alle funzioni del Presidente del Consiglio Regionale, dispone che la individuazione della relativa professionalità, possa avvenire esclusivamente sulla base di «rapporti fiduciari», in deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non prevede, in luogo di tali criteri, alcun meccanismo di selezione alternativo che possa garantire la professionalità del collaboratore esterno, e inoltre, non stabilisce alcun termine di cessazione della collaborazione esterna e non commina la decadenza della stessa neppure alla cessazione del mandato del Presidente del Consiglio regionale, in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.), con assorbimento delle ulteriori censure. - Sulla necessaria adozione di criteri atti a garantire la competenza e professionalità dei collaboratori esterni, vedi, citate, sentenze n. 252 del 2009, e n. 7 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

la corte costituzionale

riservata a separata pronuncia la decisione sulla ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, legge Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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