Corte costituzionale
Sentenza n. 300/2012
Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 300
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 300/2012
- Data di deposito
- 19 dicembre 2012
- Data di decisione
- 11 dicembre 2012
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:300
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 2, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
- art. 16, comma 3, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 16, comma 4, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 16, comma 5, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 16, comma 6, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 16, comma 7, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 16, comma 8, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 16, comma 9, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 16, comma 10, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 16, comma 15, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 16, comma 11, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 16, comma 12, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 16, comma 13, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 16, comma 14, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 16, comma 15, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 16, comma 5, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 16, comma 14, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
Parametri
- art. 19, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 51, comma 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 1, decreto legislativo n. 265 del 25 maggio 2001
- art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 265 del 25 maggio 2001
- art. 9, decreto legislativo n. 111 del 1° aprile 2004
- art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 111 del 1° aprile 2004
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 36817
Nel giudizio promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia va dichiarata inammissibile la costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, avvenuta tardivamente, oltre il termine di cui al comma 3 dell'art. 19 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
Massima n. 36818
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, impugnato nella parte in cui prevede una riduzione della tassa di stazionamento per le imbarcazioni utilizzate dai proprietari residenti nei comuni ubicati nelle isole minori e nella laguna di Venezia, senza estendere eguale regime ai comuni ubicati nella laguna di Marano-Grado, per asserita violazione dell'art. 3 Cost., perché il trattamento irragionevolmente differenziato tra situazioni del tutto assimilabili si tradurrebbe in lesione dell'autonomia finanziaria regionale. Infatti, nei giudizi in via principale, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in base a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze e possono invocare altri parametri soltanto ove la violazione di questi comporti una lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in quanto la violazione del principio di ragionevolezza non incide sulla distribuzione delle competenze costituzionali tra Stato e Regioni. - Sulla legittimazione delle Regioni a sollevare questioni di legittimità costituzionale, v. citate sentenze n. 151 del 2012; n. 341 del 2009; n. 286 del 2004.
Massima n. 36819
In relazione alle censure mosse in relazione all'art. 16, commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, relativi alla disciplina della tassa di stazionamento delle unità da diporto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in considerazione del effetti del ius superveniens (art. 60- bis , comma 1, lettera a ), del d.l. n. 1 del 2012) sulle disposizioni impugnate e della mancata applicazione delle norme impugnate nel periodo di vigenza inequivocabilmente desumibile dallo stesso comma 2, che dispone l'applicazione della tassa a far data dal 1° maggio 2012 - In senso analogo, v. citate sentenze n. 193 del 2012; n. 32 del 2012; n. 325 del 2011; 326 del 2010.
Massima n. 36820
In relazione alle censure mosse in relazione all'art. 16, commi 2-10, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, relativi alla disciplina della tassa di stazionamento delle unità da diporto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in considerazione del effetti del ius superveniens (art. 60- bis , comma 1, lettera a ), del d.l. n. 1 del 2012) sulle disposizioni impugnate e della mancata applicazione delle norme impugnate nel periodo di vigenza inequivocabilmente desumibile dallo stesso comma 2, che dispone l'applicazione della tassa a far data dal 1° maggio 2012. Medesima declaratoria di cessazione della materia del contendere vale per le questioni relative all'art. 16, commi 11-15, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, stante l'intervenuto ius superveniens costituito dall'art. 3- sexies , comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, nonostante l'avvenuta applicazione delle disposizioni originariamente impugnate ad opera del provvedimento attuativo del Direttore generale dell'Agenzia delle entrate (previsto dall'art. 15 del d.l. n. 201 del 2011), che disciplina le modalità di versamento dell'imposta sugli aeromobili privati, stante il brevissimo lasso di tempo intercorso tra il provvedimento attuativo e le modificazioni successivamente apportate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, con il ricorso di cui in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per violazione degli articoli 3, 117, terzo comma, e 119 Cost.; e degli articoli 4, 5, 8, 48, 51, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso di cui in epigrafe;
3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16, commi da 2 a 15-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Sardegna per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.; e degli articoli 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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