Corte costituzionale
Sentenza n. 290/2012
Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 290
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 290/2012
- Data di deposito
- 19 dicembre 2012
- Data di decisione
- 11 dicembre 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:290
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 5, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 36787
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale). La norma impugnata prevede l'attribuzione di un'indennità ulteriore rispetto al trattamento economico, proprio della qualifica di appartenenza, ad una categoria di personale della Regione e degli enti regionali e, precisamente, a coloro ai quali sia stato conferito l'incarico di coordinatore dei programmi integrati d'area. Questa Corte ha più volte dichiarato l'illegittimità di disposizioni regionali intervenute in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali. In quelle occasioni è stato affermato che, essendo il rapporto di impiego di tali lavoratori ormai contrattualizzato, la sua disciplina (ivi inclusa quella della retribuzione) rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze n. 339 e n. 77 del 2011). In particolare, poi, con la sentenza n. 7 del 2011 è stata dichiarata l'illegittimità di una norma regionale che riconosceva, a favore di una certa categoria di personale regionale, un'indennità in aggiunta al normale trattamento economico e, con la sentenza n. 332 del 2010, l'illegittimità di una norma che attribuiva a determinati dipendenti regionali un trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ad altra pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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