Corte costituzionale

Sentenza n. 279/2012

Corte cost., sent. 12 dicembre 2012, n. 279

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
279/2012
Data di deposito
12 dicembre 2012
Data di decisione
5 dicembre 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:279

Norme oggetto del giudizio

  • art. 64, comma 4, lett. e), decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 64, comma 2, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008

Parametri

Massime

Massima n. 36761

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, lettera e ), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 va rigettata l'eccezione secondo cui lo jus supervenien s giustificherebbe la restituzione degli atti al giudice remittente, in quanto nelle more del giudizio, la Corte, con la sentenza n. 147 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che disponeva l'aggregazione delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie in istituti comprensivi, unitamente alla fissazione della soglia rigida di 1000 alunni, desumendo dall'immediata incidenza di tali disposizioni sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche la loro natura di intervento di dettaglio, lesivo della competenza legislativa regionale. Tali disposizioni sono state quindi espunte dall'ordinamento e, non risultando neppure la loro temporanea attuazione, non possono costituire jus superveniens in relazione alle norme impugnate nel giudizio. Inoltre deve rilevarsi che le altre disposizioni qualificate jus superveniens dall'Avvocatura non modificano le norme censurate nel presente giudizio, dal momento che esse non incidono né sull'art. 64, comma 2, impugnato, che per il triennio 2009-2011 dispone una riduzione pari al 17 per cento della consistenza organica del personale ATA determinata per l'anno scolastico 2007-2008, né sul comma 4, lettera e ), che disciplina lo strumento regolamentare mediante il quale procedere alla revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione dell'organico dello stesso personale. Analogamente, deve rilevarsi che anche l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che esclude la possibilità di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 500 unità, non modifica in alcun modo le disposizioni impugnate, riguardando con evidenza altri aspetti concernenti la collocazione del personale dirigenziale. Infine, il comma 7 dello stesso articolo, per rendere stabile, nel prossimo futuro, l'assetto cui si perviene con la riforma prevista dalle disposizioni impugnate, prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Sicché anche quest'ultima disposizione si riferisce ad una fase temporalmente successiva a quella disciplinata dalle norme impugnate, prevedendo che i risultati della riforma da esse prevista costituiscono la base per la determinazione delle future dotazioni organiche.

Massima n. 36762

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, lettera e ), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 va rigettata l'eccezione secondo cui nel giudizio a quo sono stati impugnati una serie di provvedimenti che, ad eccezione del d.P.R. n. 119 del 2009, hanno ormai esaurito i loro effetti: di conseguenza, con conseguente venir meno dell'interesse dello SNALS - CONF.SAL all'annullamento dei provvedimenti impugnati nel medesimo giudizio, dato che il d.P.R. n. 119 del 2009, con il quale si è proceduto, secondo il disposto dell'art. 64, comma 4, lettera e ), alla revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione dell'organico del personale ATA, risulta ancora esplicare i suoi effetti; esso contiene norme generali vigenti che regolano le dotazioni organiche e la stabilità dell'organico di diritto, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, le modalità per l'utilizzo di personale esterno all'amministrazione.

Massima n. 36763

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, lettera e ), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 va rigettata l'eccezione sul presupposto dell'assenza di prova della perdita del lavoro da parte del gruppo di lavoratori che hanno affiancato lo SNALS - CONF.SAL nel giudizio a quo , a seguito dell'entrata in vigore delle norme censurate e della giurisdizione del giudice ordinario nella materia, trattandosi di controversia riguardante pubblici dipendenti interessati dalla "privatizzazione" del rapporto di lavoro. L'eccezione non tocca infatti il persistente interesse della citata organizzazione sindacale, ricorrente principale nel giudizio a quo , nel quale sono successivamente intervenuti i lavoratori. Inoltre, nell'ordinanza di rimessione si rinviene una specifica motivazione relativa all'interesse di questi ultimi a partecipare al giudizio, che si sostanzia «nel proprio interesse, e alla conservazione del posto di lavoro, e alla conservazione della qualità del lavoro che assumono minacciato dall'aggravamento dei compiti derivante dalla riduzione dell'organico». - In tema di inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale, sotto il profilo della carenza di giurisdizione del giudice a quo , che può verificarsi solo quando il difetto di giurisdizione emerga ictu oculi , v. citate sentenze n. 81 del 2010 e n. 94 del 2009.

Massima n. 36764

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2 (che prevede la «revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17% della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007-2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244») e 4, lettera e ), (secondo cui«la revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi») del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevata in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera n ), e terzo comma della Costituzione. La prima questione, riferita al vizio di eccesso di potere legislativo per asserita intrinseca contraddittorietà tra ratio e contenuto normativo della disposizione impugnata, non può accogliersi sulla base di una lettura integrata delle disposizioni impugnate nel contesto complessivo delle norme di cui all'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, consente di ritenere coerente con il disegno di migliore qualificazione del servizio scolastico la prevista riduzione del personale ATA. Anche la questione successiva, sollevata in riferimento alla violazione della riserva di legge di cui all'art. 97 Cost., non è fondata sia per il carattere relativo della riserva di legge di cui all'art. 97 sia perché il rispetto della riserva relativa di legge, nelle disposizioni impugnate, si ricava comunque dall'esame dei principi e criteri contenuti nell'art. 64, commi da 1 a 4, e dagli evidenti collegamenti tra loro istituiti al fine di realizzare la complessiva riforma del sistema scolastico. Quanto infine alla censura riferita alla violazione dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di istruzione, l'oggetto della disposizione impugnata, prevista dall'art. 64, comma 2, del decreto-legge n. 112, rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g ), Cost.), dal momento che esso attiene alle modalità della revisione delle dotazioni organiche del suddetto personale ATA, il quale permane alle dipendenze dello Stato secondo quanto previsto dagli artt. 542 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994 e dall'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 del 1999. - In tema di eccesso di potere legislativo, v. citata sentenza n. 407 del 2007. - Circa la natura relativa della riserva di legge di cui all'art. 97 Cost., v. citate sentenze n. 229 del 1976 e n. 88 del 1989. - In tema di "norme generali sull'istruzione", v. citata sentenza n. 200 del 2009. - In materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, v. citata sentenza n. 37 del 2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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