Corte costituzionale
Sentenza n. 271/2012
Corte cost., sent. 30 novembre 2012, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 271/2012
- Data di deposito
- 30 novembre 2012
- Data di decisione
- 19 novembre 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:271
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 186 del 27 ottobre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 36749
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al ricorso promosso dalla Regione Toscana avverso l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 186 del 2011, atteso che esso non attiene al merito della scelta legislativa, ma censura la lesione, da parte della norma impugnata, del criterio di riparto delle competenze in materia di tutela della salute, nonché degli artt. 118 e 119 Cost.
Massima n. 36750
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 119, primo comma, Cost. con riferimento al principio dei autonomia finanziaria di spesa, l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 186 del 2011, nella parte in cui non prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all'entrata del bilancio dello Stato siano solo quelli di competenza statale. Poiché la disposizione impugnata deve essere letta alla stregua del dettato del successivo art. 14, comma 3, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome provvedono, nell'àmbito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, i proventi da queste derivanti devono afferire al bilancio delle Regioni in applicazione del principio generale affermato dall'art. 29 della legge n. 689 del 1981, in base al quale l'importo della sanzione afferisce al soggetto competente all'irrogazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006), nella parte in cui non prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all'entrata del bilancio dello Stato siano quelli di competenza statale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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