Corte costituzionale

Sentenza n. 271/2012

Corte cost., sent. 30 novembre 2012, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
271/2012
Data di deposito
30 novembre 2012
Data di decisione
19 novembre 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:271

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 186 del 27 ottobre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36749

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al ricorso promosso dalla Regione Toscana avverso l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 186 del 2011, atteso che esso non attiene al merito della scelta legislativa, ma censura la lesione, da parte della norma impugnata, del criterio di riparto delle competenze in materia di tutela della salute, nonché degli artt. 118 e 119 Cost.

Massima n. 36750

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 119, primo comma, Cost. con riferimento al principio dei autonomia finanziaria di spesa, l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 186 del 2011, nella parte in cui non prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all'entrata del bilancio dello Stato siano solo quelli di competenza statale. Poiché la disposizione impugnata deve essere letta alla stregua del dettato del successivo art. 14, comma 3, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome provvedono, nell'àmbito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, i proventi da queste derivanti devono afferire al bilancio delle Regioni in applicazione del principio generale affermato dall'art. 29 della legge n. 689 del 1981, in base al quale l'importo della sanzione afferisce al soggetto competente all'irrogazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006), nella parte in cui non prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all'entrata del bilancio dello Stato siano quelli di competenza statale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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