Corte costituzionale
Sentenza n. 252/2012
Corte cost., sent. 15 novembre 2012, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 252/2012
- Data di deposito
- 15 novembre 2012
- Data di decisione
- 5 novembre 2012
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:252
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 36712
In relazione alla riproposizione della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), giudicata inammissibile per oscurità e indeterminatezza del petitum , la formulazione da parte del medesimo giudice a quo di un petitum puntuale - nel caso in argomento, chiarendo che non si intende conseguire una pronuncia ablativa, ma una pronuncia additivo-manipolativa, che, in surroga dell'attuale obbligo di confisca integrale, anche per equivalente, riconosca all'autorità amministrativa (in sede di irrogazione) e al giudice (nell'ambito del giudizio di opposizione) il potere di «graduare» la misura «in rapporto alla gravità in concreto della violazione commessa» - elimina la carenza in precedenza riscontrata. - Vedi precedente sentenza di inammissibilità della questione sollevata dal medesimo giudice a quo : sent. n. 186 del 2011. - Sulla riproposizione di una questione oggetto di una pronuncia a carattere non decisorio fondata su motivi rimuovibili dal giudice a quo, purché non contrastanti col disposto di non impugnabilità delle decisioni della Corte stessa vedi le sentenze n. 50 del 2006 e n. 189 del 2001, ordinanza n. 317 del 2007. - Sulla necessità che il giudice a quo elimini il vizio che in precedenza impediva l'esame nel merito della questione, vedi le ordinanze n. 371 del 2004 e n. 399 del 2002.
Massima n. 36713
Deve essere dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), che miri a conseguire una pronuncia additivo-manipolativa, che - in surroga dell'attuale obbligo di confisca integrale, anche per equivalente - riconosca all'autorità amministrativa (in sede di irrogazione) e al giudice (nell'ambito del giudizio di opposizione) il potere di «graduare» la misura «in rapporto alla gravità in concreto della violazione commessa», in quanto il giudice a quo invoca, in effetti, una pronuncia che, per i suoi contenuti, esorbita dai poteri di questa Corte. Infatti, la confisca - tanto penale che amministrativa - è sempre e soltanto una misura "fissa", pur potendo essere obbligatoria o facoltativa, vale a dire che la confisca può essere disposta o meno, ma, se disposta, colpisce comunque nella loro interezza il bene o i beni che ne costituiscono l'oggetto tipico. Pertanto, l'intervento richiesto assume il carattere di una "novità di sistema", collocandolo al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, per rimetterlo alle eventuali e future soluzioni di riforma, affidate in via esclusiva alle scelte del legislatore. - Sulla inammissibilità delle questioni che sollecitino interventi "creativi" della Corte, vedi ex plurimis sentenza n. 33 del 2007, ordinanze n. 77 del 2010, n. 243 del 2009 e n. 83 del 2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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