Corte costituzionale
Sentenza n. 251/2012
Corte cost., sent. 15 novembre 2012, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 251/2012
- Data di deposito
- 15 novembre 2012
- Data di decisione
- 5 novembre 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:251
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 36710
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per non avere il giudice tenuto conto della «levità del fatto» ai fini dell'esclusione della recidiva, in difetto della quale la questione non avrebbe rilevanza. Infatti, il rimettente ha spiegato perché, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha ritenuto di non poter escludere la recidiva e di dover quindi procedere al giudizio di bilanciamento, e a siffatta conclusione è pervenuto in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale il giudice è tenuto ad applicare la recidiva, quando, considerando la natura e il tempo di commissione dei precedenti, ritiene il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. - V. nello stesso senso le citate sentenze n. 192 del 2007; ordinanze n. 257 del 2008, n. 193 del 2008, n. 90 del 2008, n. 33 del 2008 e n. 409 del 2007.
Massima n. 36711
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Infatti, il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee consente al giudice di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale; deroghe al bilanciamento però sono possibili e rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore, e sono sindacabili da questa Corte solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza, che nel caso di specie è resa evidente dall'enorme divaricazione delle cornici edittali stabilite dal legislatore per il reato circostanziato e per la fattispecie base prevista dal primo comma dell'art. 73. Inoltre la disciplina censurata, nel precludere la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, realizza una deroga rispetto al principio di proporzionalità della pena, la quale diviene adeguata al caso di specie anche per mezzo dell'applicazione delle circostanze: Secondo l'art. 27, terzo comma, Cost. infatti, la finalità rieducativa della pena implica un costante "principio di proporzione" tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. - V. nello stesso senso le citate sentenze n. 68 del 2012 (per quanto riguarda la violazione dell'art. 3 Cost.) e n. 183 del 2011 e n. 341 del 1994 (per quanto riguarda la violazione dell'art. 27 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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