Corte costituzionale

Sentenza n. 241/2012

Corte cost., sent. 31 ottobre 2012, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
241/2012
Data di deposito
31 ottobre 2012
Data di decisione
24 ottobre 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:241

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 36, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • legge n. 148 del 14 settembre 2011
  • art. 2, comma 36, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 3, secondo e quarto periodo, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 2, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 2, bis, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 2, ter, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 2, quater, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 3, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 6, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 36, bis, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 36, quater, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 36, quinquies, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 36, decies, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 3, secondo periodo, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 3, terzo periodo, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 3, quarto periodo, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 5, bis, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 5, ter, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 1, prima parte, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 1, restante parte, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 35, octies, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 36, terzo periodo, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 36, primo periodo, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 1, comma 6, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 36, secondo periodo, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 3, primo periodo, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 2, comma 9, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011

Parametri

  • art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 50, comma 5, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 37, statuto regione Sicilia
  • art. 3, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 7, statuto regione Sardegna
  • art. 8, statuto regione Sardegna
  • art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 63, comma 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 63, comma 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 8, legge n. 690 del 26 novembre 1981
  • art. 27, legge n. 42 del 5 maggio 2009
  • art. 1, decreto legislativo n. 320 del 22 aprile 1994
  • art. 19-bis, decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • legge n. 148 del 14 settembre 2011
  • art. 49, comma 1, alinea e n.1), statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 23 gennaio 1965
  • art. 49, comma 1, n. 4), statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 49, comma 1, n. 7), statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 25, comma 6, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 49, comma 1, n. 2), statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 36, comma 2, statuto regione Sicilia
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 8, comma 1, lett. a), statuto regione Sardegna
  • art. 8, comma 1, lett. f), statuto regione Sardegna
  • art. 8, comma 1, lett. m), statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 36669

Devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 1 e 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (che riservano allo Stato di maggiori entrate derivanti da specifiche misure attinenti a prelievi tributari o dalla diminuzione di agevolazioni), sollevate con riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost. e agli statuti speciali delle Regioni ricorrenti, in primo luogo, perché in tutti i casi di maggiori entrate integralmente riservate all'Erario la dedotta mancata partecipazione al gettito di tributi che spetterebbero pro quota o in toto alle ricorrenti in base alle norme statutarie evocate come parametri, oltre a determinare evidenti effetti finanziari negativi in termini di minori introiti regionali, integra una violazione diretta di norme di rango statutario e quindi produce un vulnus alla loro autonomia finanziaria quale garantita da norme di rango costituzionale; in secondo luogo, perché, almeno nel caso di cui al censurato comma 6 dell'art. 2, per la parte impugnata dalla sola Regione siciliana, viene stabilita una riduzione delle aliquote di alcuni tributi, tale da comportare in relazione ad essi una "minore entrata" rispetto al gettito che sarebbe spettato alla Regione in assenza della riduzione; con la conseguenza che si verificherebbe una diminuzione delle risorse a disposizione della Regione e, quindi, una menomazione della sua autonomia finanziaria.

Massima n. 36670

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del secondo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 nella parte in cui prevedono l'integrale attribuzione allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati [«Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, [...] l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» (secondo periodo); «Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato» (quarto periodo)], promosse in relazione all'art. 8 della legge n. 690 del 1981, in quanto l'accisa sui tabacchi lavorati è un tributo "devoluto" alla Regione autonoma ricorrente, ai sensi del primo comma dell'evocato art. 8 della legge n. 690 del 1981. Infatti, l'art. 4, comma 2, lettera e ), della medesima legge n. 690 del 1981 riserva espressamente alla Regione autonoma «l'intero gettito dell'accisa sui tabacchi», sicché deve ritenersi devoluto alla Regione, ai sensi di tali parametri, anche il maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota della suddetta accisa. In base, poi, al secondo comma del medesimo art. 8 della legge n. 690 del 1981, per poter legittimamente "riversare allo Stato", in tutto o in parte, tale maggiore entrata tributaria, occorre non solo la destinazione del gettito a «copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale», ma anche una specifica determinazione ministeriale sulla misura del "riversamento", che deve essere adottata «d'intesa» con il Presidente della Giunta regionale. Tale intesa, nella specie, non è intervenuta; ciò è sufficiente per determinare un contrasto con i parametri statutari evocati. Opera, pertanto, la clausola di salvaguardia di cui al ricordato art. 19- bis del decreto-legge n. 138 del 2011, con conseguente inapplicabilità alla ricorrente della norma impugnata; il che fa venir meno il presupposto interpretativo delle censure, costituito, appunto, dall'applicabilità della norma impugnata e comporta, quindi, la non fondatezza della questione in riferimento a tutti i parametri evocati dalla Regione autonoma.

Massima n. 36671

E' inammissibile per l'indeterminatezza del suo oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011 - il quale prevede che: a) le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge «sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale» (primo periodo); b) «con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione» (secondo periodo) - promossa in relazione all'art. 8 della legge n. 690 del 1981, il quale indica le condizioni per riservare allo Stato i proventi derivanti dalle maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi devoluti alla Regione stessa. Infatti, la ricorrente omette di precisare quali siano le specifiche «maggiori entrate» previste dal decreto-legge n. 138 del 2011 che costituiscono «proventi» di tributi ad essa «devoluti» ai sensi delle norme statutarie e dell'ordinamento finanziario della Regione; il che non consente di individuare quali, fra le maggiori entrate derivanti dalle numerose misure disposte dal suddetto decreto-legge, sarebbero state illegittimamente "riversate" allo Stato.

Massima n. 36672

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, che prevede un temporaneo «contributo di solidarietà» (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, ma suscettibile di essere prorogato «anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio», con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze) in misura pari al 3 per cento sulla parte del reddito complessivo (determinato ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi») eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui. La disposizione è impugnata in combinato disposto con il comma 36 del medesimo art. 2 - il quale attribuisce per un quinquennio allo Stato le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - per violazione del combinato disposto dell'art. 49, primo comma, alinea e numero 1), dello statuto e dell'art. 4, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114. Infatti la normativa impugnata è in contrasto con lo statuto e le sue norme di attuazione, il cui «rispetto» è invece richiesto dall'art. 19- bis del decreto-legge n. 138 del 2011, al fine dell'applicabilità di detta normativa agli enti ad autonomia differenziata. Poiché l'entrata in esame ha natura tributaria discende la spettanza allo Stato non dell'intero gettito del contributo di solidarietà riscosso nel territorio regionale, ma solo dei quattro decimi del medesimo gettito, come previsto dall'evocata norma di attuazione statutaria. Nella specie, poi, non risulta realizzata alcuna delle ipotesi statutarie di riserva integrale allo Stato delle entrate erariali, dato che con riferimento al citato primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 ricorrono solo i requisiti relativi alla delimitazione temporale del gettito ed alla sua quantificabilità e distinta contabilizzazione nel bilancio statale (prevista dal secondo periodo del comma 36), ma non ricorre anche il requisito consistente nella «copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo», richiesto anch'esso dall'evocato parametro. Infatti, gli obiettivi ai quali è finalizzato il maggior gettito - le indicate «esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea» - sono privi della specificità richiesta dall'indicata norma di attuazione statutaria in materia di finanza regionale. Né può farsi riferimento agli obiettivi di finanza pubblica inizialmente definiti nel Documento di economia e finanza (DEF) e successivamente concordati in sede europea, consistenti nell'impegno di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2013, poiché detti obiettivi sono generici, in quanto il raggiungimento del pareggio di bilancio è alla base di qualsiasi misura finanziaria adottata dallo Stato e perché comunque, nella visione unitaria del bilancio statale, tutto concorre al pareggio; e ciò a maggior ragione dopo la revisione dell'art. 81 Cost. che, con effetto dal 2014, ha elevato a dignità costituzionale la regola dell'equilibrio fra le entrate e le spese del bilancio statale. Va inoltre considerato che il suddetto impegno di ridurre il pareggio di bilancio «ha natura meramente politica e non si è tradotto in norme giuridiche vincolanti»; sicché l'assenza di un tale carattere di giuridica cogenza rende ancora più evidente che la destinazione del gettito derivante dal primo periodo del comma 36 non è specifica, come invece richiesto dall'evocata norma statutaria. Anche per tale ragione, la maggiore entrata derivante dal «contributo di solidarietà» non può essere integralmente riservata allo Stato. - Sulla natura tributaria di detta entrata, v. citata sentenza n. 223 del 2012. - Sul carattere "non giuridico" dell'impegno di conseguire entro ilo 2013 il pareggio di bilancio, v. citata sentenza n. 142 del 2012.

Massima n. 36673

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2- bis , 2- ter e 2- quater dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, in combinato disposto con il comma 36 del medesimo art. 2, il quale riserva integralmente «all'Erario» per cinque anni e con separata contabilizzazione le maggiori entrate derivanti dall'intero decreto-legge [i commi 2- bis , 2- ter , 2- quater : a) prevedono l'aumento dal 20 al 21 per cento dell'aliquota dell'IVA e specifiche modalità di calcolo dell'imponibile per alcuni contribuenti (comma 2- bis ); b) disciplinano il regime temporale di applicazione di tali disposizioni attribuendo loro effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 2- ter ); c) precisano i casi ed i tempi in cui detta variazione dell'aliquota dell'IVA non si applica nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici (comma 2- quater )]. La normativa impugnata non presenta quella conformità allo statuto ed alle relative norme di attuazione che è, invece, richiesta dall'art. 19- bis del decreto-legge n. 138 del 2011 per l'applicabilità di detta normativa agli enti ad autonomia speciale. L'aumento di gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'IVA - che, in base all'evocato art. 49 dello statuto, spetterebbe per i 9,1 decimi alla Regione ricorrente - è riservato interamente «all'Erario» dal richiamato comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011; tuttavia la censurata normativa non soddisfa le condizioni fissate dal primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 per una tale integrale riserva allo Stato, in quanto non ricorre il requisito della specificità della destinazione del gettito.

Massima n. 36674

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, nella parte in cui, in combinato disposto con il comma 36 dello stesso articolo (oltre che con il quarto periodo del medesimo comma 3), riserva per un quinquennio allo Stato la maggiore entrata, separatamente contabilizzata, derivante dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati, sollevata in relazione al combinato disposto dell'art. 49, primo comma, numero 7), dello statuto (il quale attribuisce alla Regione i «nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione») e del primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 (riguardante - come visto nei due punti precedenti - le condizioni per l'integrale riserva allo Stato del gettito). L'accisa sui tabacchi lavorati di cui è questione, connotandosi come un'imposta erariale di consumo, rientra nella sfera applicativa dell'evocato parametro statutario, donde alla Regione ricorrente dovrebbero essere assegnati i nove decimi del gettito relativo, laddove il comma 36 dell'art. 2 riserva interamente allo Stato anche tale maggiore entrata tributaria; né ricorre, nella specie, la condizione della «copertura di nuove specifiche spese» richiesta per la riserva integrale allo Stato del gettito dall'evocato art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 114 del 1965. Non sussiste, pertanto, il «rispetto» dei parametri statutari, richiesto dall'art. 19- bis del decreto-legge n. 138 del 2011 per rendere applicabile alla ricorrente la normativa impugnata. - In tema di accise, v. citate sentenze n. 185 del 2011 e n. 115 del 2010.

Massima n. 36675

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 6 e 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, che riserva per un quinquennio allo Stato, con separata contabilizzazione, il maggior gettito complessivo derivante dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c - bis ) a c - quinquies ), dello stesso decreto, sollevata in relazione agli articoli 49 dello statuto e 25, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Infatti le maggiori entrate cui fa riferimento la disposizione denunciata hanno sicuramente natura tributaria e, precisamente, di imposte sui redditi. Da tale natura dei prelievi discende la spettanza allo Stato non dell'intero loro maggior gettito complessivo, ma solo della quota di esso che residua rispetto a quella attribuita alla Regione autonoma dai suddetti parametri statutari; né ricorre il requisito di specificità richiesto per la riserva integrale allo Stato del gettito dall'evocato art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 114 del 1965; donde l'applicabilità alla Regione autonoma ricorrente della denunciata normativa è impedita dal citato art. 19- bis del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale richiede per tale applicabilità il «rispetto» dello statuto speciale e delle sue norme di attuazione.

Massima n. 36676

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 36- bis, 36- quater (i quali dispongono, rispettivamente, l'incremento, ai fini dell'IRES, della quota di utili netti annuali delle società cooperative destinati alla riserva obbligatoria che sono sottratti al regime di esenzione, nonché l'esclusione dal regime di esenzione anzidetto del 10 per cento di tali riserve), 36- quinquies e 36- decies (i quali prevedono la maggiorazione dell'aliquota IRES, pari a 10,5 punti percentuali, a carico sia delle società (cosiddette "di comodo") di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994 sia delle società che presentano per tre periodi di imposta consecutivi dichiarazioni in perdita fiscale) dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, sollevata per violazione del combinato disposto dell'art. 49, primo comma, numero 2), dello statuto (che attribuisce alla Regione i «quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche» riscossa sul suo territorio) e del più volte citato primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 (relativo alle condizioni per riservare il gettito interamente allo Stato: vedi i quattro punti precedenti). Le norme denunciate costituiscono maggiori entrate derivanti dall'IRES, cioè dall'imposta che ha sostituito l'abrogata IRPEG, menzionata dallo statuto. L'assimilabilità, a tali fini, tra l'IRES e l'IRPEG (naturalmente, solo per quanto attiene ai soggetti passivi aventi personalità giuridica) rende applicabile alla fattispecie l'art. 49, primo comma, numero 2), dello statuto, che, attribuendo alla Regione i quattro decimi e mezzo del gettito dell'«imposta sul reddito delle persone giuridiche», non consente l'integrale attribuzione allo Stato di tale gettito. Né tale attribuzione è consentita dalla normativa di attuazione statutaria, perché non ricorre la condizione della specificità della destinazione del gettito, richiesta a tal fine da detta normativa. Donde la normativa impugnata contrasta, pertanto, con gli evocati parametri statutari e, dunque, ai sensi dell'art. 19- bis del decreto-legge n. 138 del 2011, non è applicabile alla ricorrente.

Massima n. 36677

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 (che riserva allo Stato per un quinquennio delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato) per violazione degli artt. 63, commi primo e quinto, e 65 dello statuto d'autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia in considerazione della rilevata inapplicabilità di tutte le disposizioni impugnate dalla Regione autonoma per l'operare della clausola di cui all'art. 19- bis del decreto-legge n. 138 del 2011.

Massima n. 36678

In relazione alle censure riferite ai commi 1, 2, 2- bis , 2- ter , 2- quater , 3, secondo e quarto periodo, 5- bis , 5- ter , 6, 35- octies , 36, terzo periodo, dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, per violazione degli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, convertito in legge costituzionale n. 2 del 1948, in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità, poiché il ricorso rende ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale.

Massima n. 36679

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, nella parte in cui prevede una "minore entrata" per effetto della fissazione della misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c - bis ) a c - quinquies ) dello stesso decreto, sollevata per ritenuta violazione dell'art. 36 dello statuto e dell'art. 2 delle correlative norme di attuazione in materia finanziaria. Occorre innanzitutto osservare che gli effetti della norma denunciata devono essere considerati nel loro complesso e, pertanto, è ben possibile che essi determinino un incremento netto di gettito e, quindi, una «maggiore entrata», nella specie di natura indubbiamente tributaria. Tanto basta a inficiare la correttezza del diverso presupposto da cui muove la ricorrente, la quale, nella sua censura, ha omesso di considerare l'effetto globale dell'unitaria manovra fiscale introdotta con la disposizione impugnata, limitando artificiosamente la propria doglianza a un solo segmento di essa. Di qui la non fondatezza della censura per l'erronea ricostruzione del quadro normativo. In ogni caso, anche ad ammettere l'ipotesi che l'impugnato comma 6 comporti, nell'insieme, una riduzione di gettito, detto comma non violerebbe, comunque, i parametri evocati, perché da questi non è desumibile alcun principio di invarianza di gettito per la Regione in caso di modifica di tributi erariali. Né, nella specie, la Regione ha fornito la dimostrazione che la dedotta riduzione di gettito rende impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali; sicché la norma impugnata non comporta una violazione dello statuto e delle norme di attuazione e quindi soddisfa la condizione prevista dall'art. 19- bis ai fini della diretta applicabilità della disposizione denunciata alla ricorrente. - Circa la insussistenza a favore della Regione Siciliana di una rigida garanzia "quantitativa", cioè la garanzia della disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato, nel limite non valicabile di non rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni: v. citata sentenza n. 138 del 1999.

Massima n. 36680

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 - i quali stabiliscono l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati - sollevata in relazione a due distinte disposizioni statutarie e di attuazione statutaria. Tali disposizioni sono: in primo luogo, gli artt. 36, secondo comma, dello statuto siciliano e 2, secondo comma, lettera a ), del d.P.R. n. 1074 del 1965; in secondo luogo gli artt. 36, secondo comma, del medesimo statuto e 2, secondo comma, lettera b ), del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché la Tabella B) allegata a tale decreto del Presidente della Repubblica. Orbene, il primo gruppo di disposizioni attribuisce allo Stato, con norma speciale, le entrate derivanti dalle «imposte di produzione», tra le quali vanno annoverate, secondo la terminologia all'epoca utilizzata dal legislatore statutario, anche le accise (comprensive di quelle sui tabacchi lavorati), che attualmente sono invece denominate dal legislatore «imposte sul consumo», in senso lato (sentenza n. 115 del 2010); il secondo gruppo di disposizioni, unitamente alla Tabella B), riserva espressamente allo Stato, sempre con norma speciale, le entrate derivanti dal monopolio dei tabacchi e, in particolare, tutti i proventi di tale monopolio, tra cui l'«imposta sul consumo dei tabacchi», da intendersi in senso lato, ivi compresa, quindi, anche l'accisa sui tabacchi lavorati. In ogni caso, dunque, l'entrata tributaria in esame è nominativamente destinata all'Erario; ne consegue che la normativa denunciata, essendo conforme agli statuti, si applica legittimamente, ai sensi all'art. 19- bis del decreto-legge n. 138 del 2011, alla Regione ricorrente.

Massima n. 36681

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5- bis e 5- ter , del decreto-legge n. 138 del 2011 (che riservano allo Stato il gettito delle entrate erariali connesse a condoni, sanatorie e controlli previsti dalla legge finanziaria del 2003), sollevata in relazione a due distinte disposizioni statutarie e di attuazione statutaria nel caso in cui il condono, la sanatoria o il controllo abbiano ad oggetto entrate tributarie interamente e nominativamente riservate all'Erario in base alla normativa statutaria (ad esempio, le accise), non sussistendo alcun contrasto con i parametri statutari ed essendo quindi le norme impugnate direttamente applicabili alle Regioni a statuto speciale ai sensi dell'art. 19- bis . In particolare, occorre sottolineare che costituiscono entrata tributaria anche le sanzioni previste dal comma 5- ter : si tratta, infatti, di entrata che spetta alla Regione, ove acceda ad entrate tributarie spettanti alla Regione medesima, come stabilito dall'art. 3 delle citate norme di attuazione statutaria in materia finanziaria, secondo cui «Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie [...] derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative [...]».

Massima n. 36682

Sono costituzionalmente illegittimi i commi 5- bis e 5- ter dell'art. 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 (che riservano allo Stato il gettito delle entrate erariali connesse a condoni, sanatorie e controlli previsti dalla legge finanziaria del 2003) nella parte in cui la sanatoria o il controllo abbiano ad oggetto entrate non nominativamente riservate allo Stato dallo statuto, poiché non ricorrono nella specie tutte e tre le condizioni per l'eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali previste dall'evocato art. 36, primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 [a) la natura tributaria dell'entrata; b) la novità di tale entrata; c) la destinazione del gettito «con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime»]. Difatti per dette entrate ricorre la prima delle suddette tre condizioni, rappresentata dal carattere tributario all'entrata erariale, ma non le altre due condizioni. Deve infatti escludersi che l'entrata di cui al comma 5- bis (recupero di somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi del condono) costituisca una «nuova entrata», riguardando essa somme già dovute in base alla precedente normativa fiscale: detto comma non incide sulla legislazione fiscale previgente, non introduce alcun nuovo tributo né determina modificazione di aliquote; pertanto, non si verifica alcuna "novità del provento". Analoghe osservazioni valgono con riguardo alle «maggiori entrate» derivanti dagli ulteriori controlli sui contribuenti, previste dal citato comma 5- ter , in quanto l'attività di ulteriore accertamento fiscale non comporta alcuna modifica della legislazione fiscale vigente, né determina un "nuovo provento". La riserva allo Stato delle entrate di cui ai commi 5- bis e 5- ter (per la parte relativa agli ulteriori controlli fiscali) non è, pertanto, consentita dallo statuto. Quanto alla terza condizione, relativa alla «specificità della destinazione del gettito della nuova entrata», va ricordato che essa «è soddisfatta quando la legge statale stabilisce che il gettito sia utilizzato per la copertura di oneri diretti a perseguire "particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate"» nella legge stessa; ne deriva che la destinazione del gettito di tali entrate «alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale» (comma 36, primo periodo) non può considerarsi specifica. La mancanza delle tre condizioni di riserva allo Stato delle entrate in esame, ove queste accedano ad entrate non nominativamente riservate allo Stato dalla normativa di rango statutario, rende la devoluzione all'Erario del gettito non conforme allo statuto ed alle relative norme di attuazione, con la conseguenza, ove operasse anche in tale caso la clausola di salvaguardia di cui all'art. 19- bis , dell'inapplicabilità alla ricorrente delle norme censurate; invece, con riferimento a tali entrate, la suddetta clausola di salvaguardia non opera, perché il tenore letterale dei commi impugnati eccezionalmente dispone che essi siano immediatamente applicabili alla Regione siciliana. - Sul carattere di novità dell'entrata tributaria, v. citate sentenze n. 143 e n. 135 del 2012, n. 342 del 2010, n. 348 del 2000, n. 198 del 1999, n. 49 del 1972, n. 47 del 1968. - Circa la specificità della destinazione del gettito della nuova entrata, v. citata sentenza n. 135 del 2012.

Massima n. 36683

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale della prima parte del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 - che riserva allo Stato il gettito delle entrate erariali derivante dalla riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici di cui all'art. 9, comma 2 del d.l. n. 78 del 2010, norma dunque non autonoma, in quanto si limita ad affermare la vigenza dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 - stante la declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza n. 223 del 2012, dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede la «riduzione» dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici, costituendo il citato art. 9, comma 2, l'indefettibile presupposto per l'applicazione della norma impugnata e cioè dell'entrata, rivendicata dalla ricorrente, corrispondente all'indicata «riduzione».

Massima n. 36684

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 - che prevede il contributo di perequazione di cui all'art. 18, comma 22- bis , del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 - in considerazione dell'erronea individuazione ( aberratio ictus ) della disposizione ritenuta lesiva. Infatti il contributo e la sua attribuzione al bilancio dello Stato sono previsti non dall'impugnato decreto-legge n. 138 del 2011, ma dal non impugnato e tuttora vigente decreto-legge n. 98 del 2011, il quale aveva già riservato allo Stato il prelievo gravante sul trattamento pensionistico e la cui vigenza è stata ribadita, senza nulla innovare, dalla normativa denunciata. In particolare, la legge 14 settembre 2011, n. 148, nel non convertire in legge l'originaria formulazione del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 (che aveva abrogato il comma 22- bis dell'art. 18 del decreto-legge n. 98 del 2011), ha sostituito il comma non convertito con una disposizione che si è limitata a riaffermare la perdurante efficacia del comma 22- bis dell'art. 18 del decreto-legge n. 98 del 2011. Né può obiettarsi, al riguardo, che il comma 22- bis dell'art. 18 del decreto-legge n. 98 del 2011 è stato abrogato, con effetto irreversibile, ad opera del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, ancorché il decreto non sia stato convertito in legge sul punto. In realtà, con la mancata conversione, la stessa abrogazione è venuta meno, con effetto retroattivo, così da determinare la reviviscenza del comma 22- bis abrogato dal decreto non convertito (art. 77, terzo comma, Cost.: «I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge [...]»). - Circa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte per caratterizzare il prelievo come tributario, v. le citate sentenze n. 223 del 2012; n. 141 del 2009; n. 335, n. 102 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005. - In tema di aberratio ictus , v. le citate ordinanze n. 180 e 120 del 2011, n. 335 e n. 248 del 2010; n. 92 del 2009.

Massima n. 36685

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 2- bis , 2- ter , 2- quater , e 35- octies del decreto-legge n. 138 del 2011 [che riservano allo Stato del gettito derivante da entrate varie di natura tributaria (temporaneo contributo di solidarietà sul reddito complessivo, aumento dell'aliquota dell'iva, imposta di bollo sui trasferimenti all'estero)], sollevata con riferimento ai parametri statutario e di attuazione statutaria. Difatti, quanto alla prima condizione posta dallo statuto, relativa alla natura tributaria delle entrate, è indubbio che essa sussiste: a) il censurato comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 attiene al temporaneo contributo di solidarietà sul reddito complessivo ed ha natura tributaria, perché si risolve in un prelievo corrispondente ad una aliquota aggiuntiva rispetto al reddito imponibile dell'IRPEF e, quindi, in una temporanea sovrimposta di tale tributo; b) i commi 2- bis , 2- ter e 2- quater dello stesso articolo disciplinano l'aumento dell'aliquota dell'IVA, cioè di una imposta tipica; c) il comma 35- octies regola l'imposta di bollo sui trasferimenti all'estero e, quindi, afferisce anch'esso ad una imposta tipica. Anche la seconda condizione - consistente nella novità dell'entrata tributaria - appare soddisfatta, perché le norme indicate introducono nuovi proventi (anche se non nuovi tributi). Non è soddisfatta, invece, la condizione relativa alla «specificità della destinazione del gettito della nuova entrata», perché il disposto del comma 36, primo periodo, dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede una destinazione solo generica di tale gettito. Ne deriva che la devoluzione all'Erario di tali entrate víola la normativa di rango statutario, con la conseguenza che, in forza della clausola generale di salvaguardia di cui all'art. 19- bis del citato decreto-legge, le norme censurate (a differenza di quelle di cui ai commi 5- bis e 5- ter ) non sono applicabili alla Regione siciliana.

Massima n. 36686

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, che riserva allo Stato le «maggiori entrate» derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, ai sensi del comma 36, terzo periodo. Nella specie, si è in presenza di una entrata tributaria (in quanto effetto dell'attività di contrasto all'evasione fiscale), ma non «nuova» (perché il recupero delle somme sottratte al fisco non comporta alcuna modifica della legislazione fiscale vigente, né determina un "nuovo provento") e, comunque, priva della destinazione specifica richiesta dal combinato disposto degli artt. 36 dello statuto e 2 delle correlative norme di attuazione in materia finanziaria ai fini della devoluzione del gettito all'Erario. Poiché la riserva allo Stato di tali somme (non nominativamente destinate allo Stato dallo statuto speciale) non è consentita dalla normativa di rango statutario, il mancato «rispetto» dello statuto comporta, in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 19- bis , l'inapplicabilità alla Regione ricorrente dell'impugnato terzo periodo del comma 36 e, quindi, la non fondatezza della questione.

Massima n. 36687

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 36, primo e secondo periodo, e 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 per violazione degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale, nonché degli artt. 3, 117 e 119 Cost. L'impugnato comma 6 dell'art. 1 del suddetto decreto-legge ha modificato i commi 1- ter e 1- quater dell'art. 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel senso di anticipare all'anno 2012 la riduzione del 5 per cento delle agevolazioni tributarie («regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale»), di cui all'Allegato C- bis al medesimo decreto, già prevista per l'anno 2013, nonché di anticipare al 2013 la riduzione del 20 per cento delle medesime agevolazioni già prevista a decorrere dall'anno 2014. Successivamente alla proposizione del ricorso, il comma 1- ter dell'art. 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dall'impugnato art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011, è stato sostituito - con effetto dal 6 dicembre 2011 - dall'art. 18, comma 1, lettera a ), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (che prevede l'incremento di alcune aliquote dell'IVA). Il comma 1- quater dello stesso art. 40 è stato modificato dalla lettera b ) del medesimo comma 1 dell'art. 18 (che disciplina una ipotesi di possibile non applicazione del novellato comma 1- ter ). Tale ius superveniens , pertanto, ha abrogato la riduzione delle agevolazioni che il denunciato art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 aveva anticipato. Poiché detta abrogazione ha avuto effetto prima ancora che le agevolazioni - previste, al più presto, a far data dal 1° gennaio 2012 - trovassero applicazione, la sopravvenuta modifica normativa è pienamente satisfattiva delle pretese della ricorrente, con il che sono venute meno le ragioni della controversia.

Massima n. 36688

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 36, primo e secondo periodo, e 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, in quanto riservano all'Erario il gettito del temporaneo prelievo tributario introdotto dallo stesso comma 2, denominato «contributo di solidarietà», pari al tre per cento sulla parte del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF eccedente l'importo di 300.000,00 euro annui. Il prelievo in esame costituisce indubbiamente una sovrimposta dell'IRPEF, in quanto si risolve nell'applicazione di una aliquota aggiuntiva rispetto al reddito imponibile di tale tributo. Il «contributo di solidarietà» va, quindi, qualificato come una temporanea imposta sul reddito delle persone fisiche, il cui gettito - ove riscosso nel territorio regionale - va attribuito, per i sette decimi, alla Regione autonoma Sardegna, ai sensi dell'evocato art. 8, primo comma, lettera a ), dello statuto d'autonomia (come indicato al punto precedente). Non risultano, infatti, eccezioni poste da norme di rango statutario a tale attribuzione di gettito alla Regione autonoma. La normativa impugnata pertanto, nel riservare allo Stato l'intero gettito del prelievo, si pone in contrasto con l'evocato parametro statutario; donde l'operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 19- bis del decreto-legge n. 138 del 2011, così da escludere l'applicazione alla ricorrente della norma impugnata.

Massima n. 36689

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del primo e secondo periodo del comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, in combinato disposto con i commi 2- bis , 2- ter , 2- quater dello stesso art. 2, i quali hanno aumentato l'aliquota base dell'IVA (comma 2- bis ) con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 2- ter ), escludendo, tuttavia, l'applicazione di tale variazione di aliquota alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e, in alcuni casi, di altri enti e istituti (comma 2- quater ). Appare evidente che la mancata attribuzione alla Regione autonoma Sardegna dei nove decimi del maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota base dell'IVA generata sul territorio regionale si pone in contrasto con l'invocata previsione statutaria, non risultando previste integrali riserve statutarie di gettito in favore dello Stato. Ne consegue, per effetto della clausola di salvaguardia, l'inapplicabilità alla ricorrente della norma impugnata e la non fondatezza della questione per le medesime ragioni indicate nel punto precedente.

Massima n. 36690

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del primo e secondo periodo del comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 e del primo e quarto periodo del comma 3 dello stesso art. 2, il quale riserva integralmente all'Erario (comma 3, quarto periodo), «per un periodo di cinque anni» (comma 36, primo periodo) ed «attraverso separata contabilizzazione» (comma 36, secondo periodo), le maggiori entrate derivanti dall'adozione, da parte del «Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» (comma 3, primo periodo), di disposizioni in materia di giochi pubblici utili ad assicurare maggiori entrate (introduzione di nuovi giochi; indizione di nuove lotterie adozione di nuove modalità di gioco del Lotto e dei giochi numerici a totalizzazione nazionale; variazione dell'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite di denaro, della misura del prelievo erariale unico e della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita). La mancata attribuzione alla Regione autonoma Sardegna della quota fissa statutariamente prevista (nella specie, i sette decimi del maggior provento derivante dalle suddette misure relative ai giochi pubblici) si pone in contrasto con lo statuto, non risultando disposte integrali riserve statutarie di gettito in favore dello Stato. Infatti - premesso che è pacifica la natura di «entrate erariali» (ai sensi dell'evocata lettera m ) del primo comma dell'art. 8 dello statuto speciale sardo) sia del prelievo erariale unico (PREU) sia dei proventi derivanti dai giochi pubblici -, è evidente che l'impugnata normativa, sottraendo alla Regione autonoma Sardegna la quota ad essa spettante dei sette decimi delle entrate erariali riscosse o percette nel territorio della Regione, violerebbe l'evocato parametro statutario ove non operasse la clausola di inapplicabilità della norma alla Regione ricorrente.

Massima n. 36691

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del primo e secondo periodo del comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 e dei commi 5- bis , 5- ter dello stesso art. 2, il quale, riserva all'Erario, «per un periodo di cinque anni» ed «attraverso separata contabilizzazione», le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 5- bis e 5- ter dello stesso art. 2. Le maggiori entrate in esame hanno entrambe natura tributaria: quelle che derivano dal comma 5- bis , perché sono relative alle somme dovute dai contribuenti sulla base dei condoni e delle sanatorie tributari introdotti dalla legge n. 289 del 2002; quelle derivanti dal comma 5- ter , perché sono accessorie alle prime per effetto dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie tributarie previste per il caso di mancato pagamento di dette somme o, comunque, per effetto di accertamenti tributari. Pertanto, la denunciata mancata attribuzione a tale Regione degli importi corrispondenti all'applicazione delle quote fisse di compartecipazione previste dall'art. 8 dello statuto speciale in relazione ai diversi tributi oggetto del condono o della sanatoria, contrasta con l'evocato parametro statutario; sicché la sussistenza di tale contrasto comporta, in forza della clausola di salvaguardia di cui al sopra menzionato art. 19- bis del decreto-legge n. 138 del 2011, l'inapplicabilità alla ricorrente delle norme impugnate e la non fondatezza delle questioni.

Massima n. 36692

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del primo e secondo periodo del comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 e dei commi 6 e 9 dello stesso art. 2, il quale riserva all'Erario, per un quinquennio, le maggiori entrate derivanti dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c - bis ) a c - quinquies ) del medesimo decreto (comma 6), rispettivamente, divenuti esigibili e realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (comma 9). Infatti la denunciata normativa si pone in contrasto con lo statuto speciale, perché: 1) le complessive maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi impugnati costituiscono «entrate erariali», ai sensi dell'evocata lettera m ) del primo comma dell'art. 8 dello statuto speciale; 2) sottrae, pertanto, alla Regione autonoma Sardegna, in favore dell'Erario, i sette decimi di tali maggiori entrate, riscosse nel territorio regionale. Di qui l'inapplicabilità alla Regione delle disposizioni denunciate.

Massima n. 36693

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011 il quale destina al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale le maggiori entrate derivanti da tale attività, «al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito». In mancanza di riserve statutarie in favore dello Stato, la normativa impugnata non è conforme allo statuto speciale, in quanto le complessive maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale costituiscono «entrate tributarie» che l'evocato art. 8 dello statuto speciale attribuisce alla Regione Sardegna (se riscosse o percette nel suo territorio), secondo le quote fisse indicate nello stesso articolo con riguardo ai diversi tributi oggetto di tale attività; ne consegue l'inapplicabilità alla Regione autonoma Sardegna della normativa denunciata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione siciliana e dalla Regione autonoma Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alla Regione siciliana con riguardo a tributi spettanti alla Regione ai sensi del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dal d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria);

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 36, primo e secondo periodo, e 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione ed agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso n. 160 del 2011;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in riferimento all'art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) ed in riferimento al principio di leale collaborazione nonché agli artt. 48-bis e 50, comma quinto, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in relazione all'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), con il ricorso n. 135 del 2011;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in riferimento all'art. 8 della legge n. 690 del 1981 nonché al principio di leale collaborazione ed agli artt. 48-bis e 50, comma quinto, della legge costituzionale n. 4 del 1948, in relazione all'art. 1 del decreto legislativo n. 320 del 1994, con il ricorso n. 135 del 2011;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 36-bis, 36-quater, 36-quinquies, 36-decies del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 49, comma primo, numero 4), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), ed all'art. 4, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), con il ricorso n. 139 del 2011;

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, convertito in legge costituzionale n. 2 del 1948, in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, con il ricorso n. 140 del 2011;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, secondo e quarto periodo, 35-octies del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, convertito in legge costituzionale n. 2 del 1948, in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, con il ricorso n. 140 del 2011;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, convertito in legge costituzionale n. 2 del 1948, in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, con il ricorso n. 140 del 2011;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 del suddetto regio decreto legislativo, in relazione all'art. 2 del parimenti menzionato d.P.R. n. 1074 del 1965, con il ricorso n. 140 del 2011;

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei combinati disposti dell'art. 2, comma 36, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e dei commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 3, primo periodo, 5-bis, 5-ter, 6, 9, 36, terzo e quarto periodo, dell'art. 2 dello stesso decreto-legge, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione ed agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948, con il ricorso n. 160 del 2011.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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