Corte costituzionale

Sentenza n. 221/2012

Corte cost., sent. 4 ottobre 2012, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
221/2012
Data di deposito
4 ottobre 2012
Data di decisione
19 settembre 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:221

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 1, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 8, comma 2, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 8, comma 2, bis, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • legge n. 148 del 14 settembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36626

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 1, 2 e 2- bis , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promossa in via principale dalla Regione Toscana, in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. Come emerge dal dettato della norma stessa le «specifiche intese» previste dal comma 1, non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto «la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione», con riferimento ad ambiti specifici ivi indicati, in una elencazione da considerare tassativa. Anche l'effetto derogatorio previsto dal citato comma 2- bis opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non per altre ed essendo una norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale). D'altra parte, le materie in cui sono destinate ad operare le suddette «specifiche intese» di cui al comma 1 riguardano aspetti della disciplina sindacale e intersoggettiva del rapporto di lavoro riconducibili tutti alla materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Per tale tipo di materie non è neppure invocabile il principio di leale collaborazione. Infine, proprio perché si verte in materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, una eventuale violazione dell'art. 39 (quarto comma) Cost., per mancato rispetto dei requisiti soggettivi e della procedura di cui al precetto costituzionale, non si risolve in una violazione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promossa in via principale dalla Regione Toscana, in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 settembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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