Corte costituzionale

Sentenza n. 220/2012

Corte cost., sent. 21 settembre 2012, n. 220

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
220/2012
Data di deposito
21 settembre 2012
Data di decisione
19 settembre 2012
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:220

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, legge n. 65 del 7 marzo 1986

Parametri

Massime

Massima n. 36625

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera h ), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. La disposizione censurata prevede che il prefetto conferisca al personale che svolge il servizio di polizia municipale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato che l'interessato goda dei diritti civili e politici, che non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o che non sia stato sottoposto a misura di prevenzione e, infine, che non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Benché il dispositivo dell'ordinanza di rimessione risulti apparentemente formulato in termini di richiesta di ablazione "secca" della norma denunciata, dal tenore complessivo della motivazione risulta evidente come il Tribunale rimettente miri, in realtà, a conseguire una pronuncia manipolativa che ampli l'ambito del sindacato rimesso al prefetto in sede di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale che svolge il servizio di polizia municipale, in una prospettiva di contrasto dei pericoli di infiltrazione della «criminalità comune ed organizzata». Tuttavia, il giudice a quo omette di individuare in modo puntuale ed univoco quale tipo di intervento dovrebbe essere, in concreto, operato da questa Corte, ai fini del conseguimento dell'indicato obiettivo. Pertanto, la prospettazione della questione risulta viziata da indeterminatezza ed ambiguità del petitum . Precedenti richiamati: - in materia di inammissibilità delle questioni incidentali per indeterminatezza ed ambiguità del petitum : sentenze n. 186 e n. 117 del 2011; ordinanze n. 335 e n. 260 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 settembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 settembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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