Corte costituzionale

Sentenza n. 217/2012

Corte cost., sent. 13 settembre 2012, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/2012
Data di deposito
13 settembre 2012
Data di decisione
18 luglio 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:217

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 88, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 11 agosto 2011
  • art. 10, comma 85, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 11 agosto 2011
  • art. 10, comma 86, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 11 agosto 2011
  • art. 12, comma 38, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 11 agosto 2011
  • art. 2, comma 55, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 11 agosto 2011
  • art. 12, comma 32, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 11 agosto 2011
  • art. 2, comma 70, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 11 agosto 2011
  • art. 2, comma 85, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 11 agosto 2011
  • art. 2, comma 91, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 11 agosto 2011
  • art. 2, comma 106, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 11 agosto 2011
  • art. 7, comma 51, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 11 agosto 2011
  • art. 10, comma 25, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 11 agosto 2011
  • art. 12, comma 28, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 11 agosto 2011
  • art. 12, comma 33, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 11 agosto 2011
  • art. 12, comma 26, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 11 agosto 2011
  • art. 13, comma 25, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 11 agosto 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36605

Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 88, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, giacché essa verte su disposizioni che, successivamente alla proposizione del ricorso, sono state oggetto di abrogazione senza aver trovato medio tempore applicazione, così da potersi ritenere che l'abrogazione stessa sia pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente.

Massima n. 36606

Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, co. 85 e 86, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, giacché essa verte su disposizioni che, successivamente alla proposizione del ricorso, sono state oggetto di abrogazione senza aver trovato medio tempore applicazione, così da potersi ritenere che l'abrogazione stessa sia pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente.

Massima n. 36607

Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 38, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, giacché essa verte su disposizione che, successivamente alla proposizione del ricorso, è stata oggetto di abrogazione senza aver trovato medio tempore applicazione, così da potersi ritenere che l'abrogazione stessa sia pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente.

Massima n. 36608

Va dichiarata cessata la materia del contendere della questione relativa all'art. 2, co. 55 legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011 in quanto l'art. 3, co. 24, legge n. 18 del 2011 ha integrato la anzidetta disposizione - che nella sua originaria formulazione non ha avuto applicazione - in modo satisfattivo per le pretese del ricorrente.

Massima n. 36609

Va dichiarata cessata la materia del contendere della questione relativa all' art. 12, co. 32, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, in quanto tali norme sono state abrogate dall'art. 15, co. 12, lettera c ), legge regionale n. 18 del 2011, senza aver trovato nel frattempo applicazione.

Massima n. 36610

Sono infondate le questioni relative agli artt. 2, co. 70 e 85, sollevate in relazione all'art. 117, co. 1, Cost., per un ipotizzato contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La censura non considera, infatti, che le stesse disposizioni impugnate pongono la "clausola di salvezza" della concessione dei contributi "nell'osservanza delle condizioni e dei limiti delle normativa comunitaria", rinviando ad un apposito regolamento regionale la relativa concretizzazione. Sicché, le norme denunciate non vulnerano il diritto sovranazionale invocato dal ricorrente: quest'ultimo, semmai, dovrà spostare la propria attenzione in ordine alla legittimità del regolamento attuativo della disposizione di legge regionale impugnata.

Massima n. 36611

E' infondata la questione relativa all'art. 2, co. 91, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, sollevata in relazione all'art. 117, co. 2, lettera e ), Cost., per asserita invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza: infatti il successivo co. 92 chiarisce che i finanziamenti sono destinati ad operare in regime di aiuti de minimis , (art. 1, co. 1 e 2, Reg. CE n. 1998/2006), il che sottrae l'aiuto in esame all'obbligo di comunicazione, con la conseguenza che la misura si presenta, in questa prospettiva, non già macroeconomica, ma suscettibile di essere ascritta alla competenza regionale in quanto sintonizzata sulla realtà produttiva territoriale. - V. citata sentenza n. 14 del 2004.

Massima n. 36612

È fondata la questione relativa all'art. 2, co. 106, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, in relazione all'art. 117, co. 1, Cost., per violazione dei vincoli comunitari. La norma impugnata prevede infatti la concessione di un contributo al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno a sollievo degli oneri sostenuti per l'esercizio della facoltà di riacquisto della proprietà di aree cedute, così introducendo un aiuto ben oltre quindi la soglia de minimis , dunque con l'obbligo, non rispettato, della comunicazione ex art. 108 TFUE.

Massima n. 36613

È fondata, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, co. 51, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale stabilisce che per i contratti di lavoro autonomo a collaborazione coordinata e continuativa stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia non trovano applicazione le disposizioni regionali volte al contenimento delle spese: infatti le disposizioni evocate dallo Stato come norme interposte - e cioè gli artt. 6 e 9 del d.l. n. 78 del 2010 - prevedono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, diretti (art. 6) al contenimento dei costi degli apparati amministrativi e (art. 9) delle spese in materia di personale, con i quali la norma regionale censurata si pone in contrasto, elidendo, in favore di una determinata categoria di lavoratori autonomi (a collaborazione coordinata e continuativa), la disciplina che ad essi si conformava. Tuttavia, il denunciato co. 51 dell'art. 7 è stato abrogato dall'art. 9, co. 26, lettera d ) legge regionale n. 18 del 2011, con effetto dal 1° gennaio 2012, di qui la piena riespansione della disciplina generale, rispettosa dei principi fondamentali statali, in luogo di quella derogatoria in favore della menzionata categoria di lavoratori autonomi, ma soltanto dall'anno 2012. - V. citate sentenze n. 139 del 2012 e n. 182 del 2011.

Massima n. 36614

Va dichiarata cessata la materia del contendere, a decorrere dal 2012, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, co. 51, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale stabilisce che per i contratti di lavoro autonomo a collaborazione coordinata e continuativa stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia non trovano applicazione le disposizioni regionali volte al contenimento delle spese: infatti le disposizioni evocate dallo Stato come norme interposte - e cioè gli artt. 6 e 9 del d.l. n. 78 del 2010 - prevedono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, diretti (art. 6) al contenimento dei costi degli apparati amministrativi e (art. 9) delle spese in materia di personale, con i quali la norma regionale censurata si pone in contrasto, elidendo, in favore di una determinata categoria di lavoratori autonomi (a collaborazione coordinata e continuativa), la disciplina che ad essi si conformava. Tuttavia, il denunciato co. 51 dell'art. 7 è stato abrogato dall'art. 9, co. 26, lettera d ) legge regionale n. 18 del 2011, con effetto dal 1° gennaio 2012, di qui la piena riespansione della disciplina generale, rispettosa dei principi fondamentali statali, in luogo di quella derogatoria in favore della menzionata categoria di lavoratori autonomi, ma soltanto dall'anno 2012.

Massima n. 36615

E' fondata, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, co. 25, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale prevede che ai fini dell'applicazione delle deroghe al regime assunzionale, non vengano conteggiati i dipendenti collocati in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi: all'art. 76, co. 7, del d.l. n. 112 del 2008 va riconosciuta la natura di principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto norma che incide sulla spesa per il personale, la quale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente.

Massima n. 36616

E' fondata, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 28, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale estende il disposto dell'art. 13, co. 18, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 2009 (concernente i processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato) al personale che ha stipulato il contratto di lavoro a termine alla data del 31 dicembre 2008, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame. La norma denunciata estende al contratto a termine stipulato entro il 31 dicembre 2008, a condizione che si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2011, la riserva del 50 per cento di risorse disponibili per la stabilizzazione: risulta pertanto pertinente l'evocato parametro interposto di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato per soddisfare il fabbisogno ordinario di personale della pubblica amministrazione, e consente l'assunzione a termine esclusivamente in presenza e in risposta "ad esigenze temporanee ed eccezionali". Invero, la norma impugnata perpetua una modalità di assunzione del personale per porre rimedio alle carenze di organico - e, dunque, a situazione normalmente prevedibile - che fa del contratto a termine un modulo ordinario di assunzione del personale della pubblica amministrazione e non già forma contrattuale riservata, per l'appunto, ad esigenze eccezionali e straordinarie.

Massima n. 36617

E' fondata, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 33, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale stabilisce che l'indennità di pronto intervento spettante al personale previamente individuato dal direttore centrale della protezione civile e immediatamente disponibile per il servizio di pronto intervento, è aumentata, per il triennio 2011-2013, di 90 euro mensili lordi, con imputazione al Fondo regionale per la protezione civile. Il legislatore statale può infatti, con una disciplina di principio, legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti: questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Ora, il parametro interposto (art. 9, co. 1, d.l. n. 78 del 2010) stabilisce che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. - V. citata sentenza n. 139 del 2012.

Massima n. 36618

E' fondata, per violazione dell'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 26, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale stabilisce che il personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all'articolo 10, co. 6, 7, 8 e 9 della legge regionale n. 12 del 2009 sia inquadrato nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato. Il legislatore può infatti introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., purché però delimitate in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle; con la conseguenza che va esclusa la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, dovendosi riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati dall'origine mediante concorso, in rapporti di ruolo.

Massima n. 36619

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 25, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale reca norme in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e consentendone l'alienazione a soggetti privati. Non sussiste, infatti violazione dell'art. 117, co. 2, lettera s ), Cost., poiché la disposta sdemanializzazione attiene esclusivamente ai beni del demanio idrico regionale indicati dall'art. 2, co. 3, legge regionale n. 17 del 2009 i quali abbiano perduto la propria funzionalità specifica in quanto tali.

Massima n. 36620

Va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità dell'art. 13, co. 25, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011 - il quale reca norme in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e consentendone l'alienazione a soggetti privati - in riferimento alla censura che evoca la violazione dell'art. 117, co. 2, lettera e ), Cost. La disposizione denunciata è stata infatti modificata dall'art. 16, co. 16, legge regionale n. 18 del 2011, con l'esclusione della possibilità di cessione ordinaria in forma diretta dei beni sdemanializzati, già prevista dalla formulazione degli artt. 4- bis e 4- ter legge regionale n. 17 del 2009, siccome novellati dal denunciato art. 13, comma 25. Attualmente, dunque, il citato art. 4- bis prevede, al co. 1, che i beni sdemanializzati sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 57 del 1971, salvo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale medesima. L'art. 5 da ultimo citato non spiega però alcuna incidenza al riguardo, posto che tratta del trasferimento di proprietà, a titolo gratuito, ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti dei caselli idraulici e le relative pertinenze e accessori posti a servizio dei beni del demanio idrico regionale gestiti dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali, e, non essendovi contestazioni sul fatto che la disposizione non ha avuto applicazione nella sua formulazione antecedente a tale modifica, ne consegue la suddetta cessazione della materia del contendere in relazione a tale profilo di censura.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 106; 10, comma 25; 12, commi 26, 28 e 33, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 51, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, in riferimento agli effetti da esso prodotti per il solo anno 2011;

3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 55 e 88; 10, commi 85 e 86; 12, commi 32 e 38, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011;

4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 51, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, quale data della sua abrogazione;

5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 25, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 70 e 85, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, promosse, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 91, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 25, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze