Corte costituzionale
Sentenza n. 213/2012
Corte cost., sent. 30 luglio 2012, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/2012
- Data di deposito
- 30 luglio 2012
- Data di decisione
- 18 luglio 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Molise n. 17 del 4 agosto 2011
- art. 3, legge della Regione Molise n. 17 del 4 agosto 2011
Parametri
Massime
Massima n. 36588
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge reg. Molise n. 17 del 2011 (in materia di segreterie particolari), promossa in riferimento all'art. 117, co. 2, lettera l ), Cost. (ordinamento civile). L'impugnato art. 1 infatti sancisce la conservazione del trattamento in godimento in capo al personale utilizzato nelle segreterie particolari ed attribuisce ai responsabili delle medesime un trattamento complessivo non inferiore a quello della categoria D3, così collocando d'imperio una posizione di lavoro schematicamente connotata da mera responsabilità di segreteria in una determinata categoria attinta dal sistema di classificazione del comparto di riferimento, venendo ad incidere nella materia degli inquadramenti del personale, riservata dalla legge alla contrattazione collettiva (art. 40, co. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001). L'accoglimento della questione in esame sotto il profilo dell'incidenza della norma regionale impugnata sull'ordinamento civile consente di ritenere assorbite le ulteriori censure.
Massima n. 36589
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 legge Regione Molise n. 17 del 2011 (in materia di segreterie particolari) in quanto la caducazione dell'art. 1 della legge in questione si riflette inevitabilmente sul successivo art. 3, pure censurato in modo autonomo, perché quest'ultimo prevede la decorrenza retroattiva della legge dal 2011 limitatamente al personale, destinatario del citato art. 1, che a decorrere dalla stessa data risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria particolare. La questione è comunque fondata anche in sé considerata, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost.: l'indiscriminata retroattività del beneficio economico è viziata da irragionevolezza, tenuto conto pure che in altre occasioni la Corte ha ritenuto ragionevole la scelta legislativa, di segno contrario, di graduare nel tempo la concessione e la retrodatazione degli effetti economici di determinati meccanismi perequativi. Rimangono assorbiti gli altri profili d'illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente. - V. la citata ord. n. 241 del 2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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