Corte costituzionale
Sentenza n. 202/2012
Corte cost., sent. 20 luglio 2012, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/2012
- Data di deposito
- 20 luglio 2012
- Data di decisione
- 17 luglio 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, comma 3, lett. b), decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 120, Costituzione
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 31, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 36553
Non può essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento, su deliberazione della Giunta provinciale, avverso l'art. 49, comma 3, lettera b ) del decreto legge n. 78 del 2010 per tardività del deposito della ratifica da parte del Consiglio provinciale dell'impugnazione. Benché, infatti, l'atto di ratifica, il quale manifesta la volontà dell'organo consiliare di promuovere il ricorso, debba essere depositato al più tardi entro il termine perentorio di 10 giorni dall'ultima notifica (stabilito dal combinato disposto degli art. 32, comma terzo e art. 31 comma quarto della legge n. 87 del 1953), costituendo il deposito momento essenziale del processo costituzionale, tuttavia la lunga prassi in forza della quale la Corte non ha rilevato l'inammissibilità del ricorso sotto tale profilo, nonché l'obiettiva incertezza interpretativa delle norme processuali in materia hanno ingenerato nelle Province autonome un errore scusabile circa la non perentorietà del termine di deposito della ratifica. - Sulla necessità della previa deliberazione della proposizione del ricorso introduttivo da parte dell'organo collegiale sono richiamate, con riguardo ai giudizi di legittimità costituzionale in via principale e per conflitto di attribuzione tra enti, le sentenze n. 33 del 1962, n. 8 del 1967, n. 119 del 1966, n. 36 del 1962, n. 147 del 1972. Con riguardo alla impugnazione di leggi statali da parte delle Province autonome è richiamata la sentenza n. 142 del 2012.
Massima n. 36554
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 33, lettera b ) del decreto-legge n. 78 del 2010, promossa in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, al principio di leale collaborazione, nonché agli artt. 117, 118 e 120 Cost, in combinato disposto con l'art. 10, legge cost. n. 3 del 2001. Poiché successivamente al ricorso la sentenza n. 179 del 2012 ha dichiarato costituzionalmente illegittima per violazione del principio di leale collaborazione la disposizione impugnata nella parte in cui, prevedendo che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non fosse stata raggiunta, entro il termine di trenta giorni, l'intesa con la Regione o la Provincia interessata, il Consiglio dei ministri deliberasse «in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate», la questione sollevata è divenuta priva di oggetto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni inerenti ad altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, in riferimento agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», all'articolo 4 del decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al principio di leale collaborazione, nonché agli articoli 117, 118 e 120 Cost., in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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