Corte costituzionale
Sentenza n. 172/2012
Corte cost., sent. 6 luglio 2012, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 172/2012
- Data di deposito
- 6 luglio 2012
- Data di decisione
- 2 luglio 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:172
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-ter, comma 13, lett. c, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
- legge n. 102 del 3 agosto 2009
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 36461
E' ammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 6 ed 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - dell'art. 1- ter , comma 13, lett. c ), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, introdotto dalla legge di conversione n. 102 del 2009. Invero, il rimettente ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato sino all'esito della decisione della questione di legittimità costituzionale, e non ha, quindi, esaurito la propria potestas iudicandi . - In senso analogo, v., tra le più recenti, la citata ordinanza n. 307/2011
Massima n. 36462
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1- ter , comma 13, lett. c ), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (introdotto dalla legge di conversione n. 102 del 2009), censurato in riferimento agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 6 ed 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non è fondata l'eccezione erariale di inammissibilità per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, quest'ultima essendo stata plausibilmente motivata dal giudice a quo.
Massima n. 36463
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1- ter , comma 13, lett. c ), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (introdotto dalla legge di conversione n. 102 del 2009), impugnato in riferimento agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 6 ed 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa verifica della possibilità di un'interpretazione della norma censurata conforme a Costituzione. Invero, il rimettente ha implicitamente, ma chiaramente indicato gli argomenti che, tenuto conto della chiara formulazione lessicale della norma impugnata, impediscono un'interpretazione della stessa conforme a Costituzione.
Massima n. 36464
Le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 6 ed 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - dell'art. 1- ter , comma 13, lett. c ), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (introdotto dalla legge di conversione n. 102 del 2009) sono rilevanti limitatamente alla parte della norma che non consente di ammettere alla procedura di emersione il lavoratore extracomunitario condannato per uno dei reati previsti dall'art. 381 cod. proc. pen. Infatti, da un lato, i ricorrenti nei giudizi principali non hanno ottenuto la regolarizzazione della propria posizione lavorativa per aver riportato condanna per uno dei reati contemplati da tale ultima norma; dall'altro, i rimettenti denunciano la violazione dell'art. 3 Cost. sostenendo - pur con diverse argomentazioni - che l'automatismo del diniego della regolarizzazione sarebbe manifestamente irragionevole anche perché correlato alla condanna per uno dei reati richiamati dal citato art. 381 cod. proc. pen., benché gli stessi non siano di rilevante gravità e tali da suscitare particolare allarme sociale (tenuto conto che per essi è previsto l'arresto in flagranza).
Massima n. 36465
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 1- ter , comma 13, lett. c ), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, introdotto dalla legge di conversione n. 102 del 2009, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 cod. proc. pen. permette l'arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Invero, nel più ampio contesto della regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, il legislatore ben può subordinare la regolarizzazione del rapporto di lavoro al fatto che la permanenza sul territorio dello Stato non sia di pregiudizio ad alcuno degli interessi coinvolti, ma la relativa scelta deve, al contempo, costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli stessi, soprattutto quando sia suscettibile di incidere sul godimento dei diritti fondamentali dei quali è titolare anche lo straniero extracomunitario, perché la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati o peggiorativi. Nella specie, la manifesta irragionevolezza della norma censurata discende, anzitutto, dalla circostanza che il diniego della regolarizzazione consegue automaticamente alla pronuncia di una sentenza di condanna anche per uno dei reati di cui all'art. 381 cod. proc. pen., nonostante che gli stessi non siano necessariamente sintomatici della pericolosità di colui che li ha commessi. Tale manifesta irragionevolezza è inoltre confermata dalla circostanza che l'automatismo concerne una fattispecie del tutto peculiare, posto che la regolarizzazione in esame riguarda i soli stranieri extracomunitari i quali, da un tempo ritenuto dal legislatore apprezzabile, svolgevano, sia pure in una situazione di irregolarità, attività di assistenza in favore del datore di lavoro o di componenti della famiglia del predetto, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, ovvero attività di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Sono queste, infatti, attività che per il loro contenuto e per la circostanza di essere svolte all'interno di una famiglia, da un canto, agevolano l'accertamento dell'effettiva pericolosità dello straniero; e, dall'altro, evidenziano che l'automatismo, nel caso di assistenza in favore di quanti sono affetti da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, rischia di pregiudicare irragionevolmente gli interessi di questi ultimi. L'arbitrarietà della disciplina risulta, infine, ancora più palese in relazione al caso (oggetto dell'ordinanza di rimessione), di pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna per uno dei reati contemplati da tale norma. Dalla sentenza non definitiva sono, infatti, desumibili elementi in grado di orientare la formulazione del giudizio di pericolosità; urta, invece, in modo manifesto con il principio di ragionevolezza che siano collegate alla stessa, in difetto del giudicato ed in modo automatico, conseguenze molto gravi, spesso irreversibili, per il lavoratore extracomunitario, nonostante che la stessa commissione del reato potrebbe non essere sicuramente sintomatica della pericolosità sociale del medesimo. - Sulla discrezionalità del legislatore circa la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, collegata al bilanciamento di molteplici interessi pubblici, così come sull'esigenza che sia rispettato il limite della ragionevolezza, v. le seguenti citate pronunce: sentenze nn. 148/2008, 206/2006, 78/2005, 58/1995 e 62/1994; ordinanze nn. 218/2007, 44/2007, 463/2005 e 146/2002. - Sull'inesistenza di un'incompatibilità, in linea di principio, dell'automatismo del rifiuto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno con l'art. 3 Cost., v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 148/2008 e 206/2006; ordinanze nn. 218/2007 e 44/2007; sul fatto che le scelte in merito alla disciplina del citato automatismo debbano comunque costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti dalla disciplina dell'immigrazione, v., tra le altre, le citate sentenze nn. 245/2011, 299/2010 e 249/2010. - In relazione ad analoghi automatismi concernenti la disciplina dell'espulsione, v. le citate ordinanze nn. 463/2005 e 146/2002; sulla legalizzazione del lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 206/2006; ordinanze n. 218/2007 e 44/2007; nel senso che tale automatismo costituisce un "riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione" ed è "anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti", v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 148/2008; ordinanza n. 146/2002. - Sul principio in virtù del quale "le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell' id quod plerumque accidit ", sussistendo l'irragionevolezza della presunzione assoluta "tutte le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa", v. le citate sentenze nn. 231/2011, 164/2011, 265/2010 e 139/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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