Corte costituzionale

Sentenza n. 166/2012

Corte cost., sent. 27 giugno 2012, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
166/2012
Data di deposito
27 giugno 2012
Data di decisione
20 giugno 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:166

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 339 del 25 novembre 2003
  • art. 2, legge n. 339 del 25 novembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 36448

Va respinta l'eccezione di inammissibilità delle questioni sollevate per difetto di motivazione, in punto di non manifesta infondatezza in quanto una motivazione, ancorché stringata, può esservi nondimeno rinvenuta.

Massima n. 36449

Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione in quanto la Corte rimettente avrebbe dovuto decidere il ricorso senza fare applicazione della norma impugnata, ossia dell'art. 2 della legge n. 339 del 2003. Difatti, secondo quanto ritenuto dalla Corte con la sentenza n. 390 del 2006, la normativa nazionale di recepimento della direttiva intesa ad agevolare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello di acquisizione della qualifica professionale prevede espressamente che tutte le norme sulle incompatibilità si applicano anche all'avvocato "stabilito" o "integrato".

Massima n. 36450

Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione relativa all'art. 2 della legge n. 339 del 2003 per erroneità del presupposto interpretativo adottato dal rimettente per non aver esso effettuato un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa censurata. Invero, il significato letterale e sistematico della formulazione della norma impugnata non consente altra ricostruzione esegetica che quella - coerente con il reintrodotto divieto di svolgimento contemporaneo delle due attività - dell'imposizione di una scelta per l'una o per l'altra, da esprimere entro un determinato periodo, a quanti si fossero trovati nella condizione, ora non più consentita, di pubblici dipendenti (part-time) e di avvocati.

Massima n. 36451

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge n. 339 del 2003 in quanto la Corte ha già dato risposta negativa ai dubbi di legittimità costituzionale della normativa in oggetto con la sentenza n. 390 del 2006 con riguardo agli artt. 4 e 35 Cost. Ha, infatti, statuito che essi, nel garantire il diritto al lavoro, ne rimettono l'attuazione, quanto ai tempi e ai modi, alla discrezionalità del legislatore, che, nella specie, non può dirsi avere malamente esercitato il suo potere. Quanto all'art. 41 Cost., il parametro è in conferente in quanto i dipendenti pubblici non svolgono servizi configuranti un'attività economica e la loro attività non può essere considerata come quella di un'impresa; Quanto al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. il fatto che l'esercizio dell'attività professionale da parte di pubblici dipendenti (a tempo parziale ridotto entro il 50%) fosse stato in precedenza giudicato non assolutamente irragionevole ed illogico non poteva inibire al legislatore, nella sua discrezionalità, di reintrodurre per i medesimi il divieto d'iscrizione agli albi degli avvocati. Sicché, il divieto de quo è stato ritenuto coerente con la caratteristica - peculiare della professione forense (tra quelle il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in un albo) - dell'incompatibilità con qualsiasi "impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario" (art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933, recante "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore"). Quanto al principio del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica per la circostanza che il contemporaneo esercizio dell'attività di dipendente part-time e di avvocato fosse in precedenza consentito, esso trova sì copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., ma non già in termini assoluti e inderogabili. Da un lato, infatti, la fiducia nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio dev'essere consolidata, dall'altro, l'intervento normativo incidente su di esso deve risultare sproporzionato. Con la conseguenza che non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, unica condizione essendo che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto. Orbene, la normativa transitoria dettata dall'art. 2 della legge in oggetto ha concesso ai dipendenti pubblici part-time un primo periodo di durata triennale onde esercitare l'opzione per l'uno o per l'altro percorso professionale e, poi, ancora un altro di durata quinquennale ai fini dell'eventuale richiesta di rientro in servizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato), sollevate, sia in relazione agli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, sia in riferimento al parametro della ragionevolezza intrinseca di cui all'art. 3, secondo comma, Cost., dalla Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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