Corte costituzionale
Sentenza n. 153/2012
Corte cost., sent. 21 giugno 2012, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 153/2012
- Data di deposito
- 21 giugno 2012
- Data di decisione
- 18 giugno 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:153
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 36413
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen, censurato - in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma Cost. in relazione all'art. 6 della CEDU - nella parte in cui non prevede che non possa esercitare le funzioni di giudice del dibattimento il giudice che, precedentemente investito della richiesta di convalida dell'arresto dell'imputato e di contestuale giudizio direttissimo, non abbia convalidato l'arresto per ritenuta insussistenza del reato e abbia conseguentemente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. Poiché tale provvedimento determina una frattura tra la fase prodromica al giudizio direttissimo - relativa alla convalida e alla richiesta di misura cautelare - e la fase dibattimentale, trova applicazione in tal caso il principio, reiteratamente affermato dalla Corte, secondo cui il giudice che si è pronunciato in una diversa fase processuale sulla libertà personale dell'imputato, formulando un apprezzamento prognostico in ordine alla sua responsabilità, diviene incompatibile all'esercizio della funzione di giudizio sul merito dell'accusa. Tale principio è ormai penetrato nel vigente ordinamento processuale penale, di tal che il giudice può farne direttamente applicazione nell'ipotesi in esame, senza la necessità di invocare una nuova pronuncia additiva della Corte sul punto. - Sulla funzione delle norme sulla incompatibilità quale presidio ai valori della terzietà e imparzialità del giudice, v. la citata sentenza n. 224 del 2001. - In relazione alle condizioni in presenza delle quali la previsione di incompatibilità è costituzionalmente necessaria, si veda la citata sentenza n. 131 del 1996, nonché le sentenze n. 155 e 131 del 1996; 432 del 1995; n. 124 del 1992; n. 502 del 1991; l'ordinanza n. 516 del 1991. - Sulla insussistenza dell'incompatibilità a celebrare il giudizio direttissimo del giudice che ha convalidato l'arresto e applicato la misura cautelare nei confronti dell'imputato presentato a dibattimento per detto giudizio, v. la citata sentenza n. 177 del 1996 e le ordinanze n. 90 del 2004; n. 40 del 1999; n. 286 del 1998; n. 433, n. 316 e n. 267 del 1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, in riferimento agli articoli 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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