Corte costituzionale
Sentenza n. 149/2012
Corte cost., sent. 7 giugno 2012, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 149/2012
- Data di deposito
- 7 giugno 2012
- Data di decisione
- 4 giugno 2012
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 1, lett.c), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- art. 16, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- art. 16, comma 1, lett. d), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- art. 16, comma 1, lett. e), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- art. 16, comma 1, lett. f), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
- art. 16, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
Parametri
Massime
Massima n. 36398
Deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, dell'art. 16, comma 1, lettera c ) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto tale disposizione non è compresa in quelle indicate nella delibera dell'organo esecutivo regionale. - Sulla necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'ente si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto di impugnazione, v. le citate sentenze nn. 205/2011, 278/2010 e 533/2002.
Massima n. 36399
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 Cost., nella parte in cui, perseguendo il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, autorizzerebbe l'emanazione di regolamenti di delegificazione in ambiti riconducibili al coordinamento della finanza pubblica (la cui potestà regolamentare appartiene alle Regioni), poiché l'incidenza dei regolamenti previsti dalla norma impugnata, da emanare al dichiarato fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa già adottate dal legislatore e allo scopo di realizzare ulteriori risparmi, riguarda una varietà di aspetti dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, che non possono essere ascritti interamente alla materia del coordinamento della finanza pubblica, ma investono una pluralità di settori nei quali lo Stato detiene competenza legislativa esclusiva, imponendosi dunque con riguardo ad essi una valutazione della legittimità della previsione dei procedimenti di delegificazione, e non essendo possibile determinare in via preventiva e astratta quali, tra le misure che saranno eventualmente contenute nei regolamenti di delegificazione, dovranno essere ritenute vincolanti per le Regioni, conseguendone che i regolamenti adottati si applicheranno alle amministrazioni regionali solo in quanto attengano a materie di competenza esclusiva dello Stato, tra cui rientrano in particolare gli aspetti privatizzati della disciplina del pubblico impiego, e qualora i regolamenti fossero redatti in modo tale da vulnerare le competenze regionali, resta salva la facoltà per le Regioni di denunciarne la lesività mediante lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzioni, ove ne ricorrano i necessari presupposti.
Massima n. 36400
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 Cost., nella parte in cui, perseguendo il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, autorizzerebbe l'emanazione di regolamenti di delegificazione in ambiti riconducibili al coordinamento della finanza pubblica (la cui potestà regolamentare appartiene alle Regioni), poiché l'incidenza dei regolamenti previsti dalla norma impugnata, da emanare al dichiarato fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa già adottate dal legislatore e allo scopo di realizzare ulteriori risparmi, riguarda una varietà di aspetti dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, che non possono essere ascritti interamente alla materia del coordinamento della finanza pubblica, ma investono una pluralità di settori nei quali lo Stato detiene competenza legislativa esclusiva, imponendosi dunque con riguardo ad essi una valutazione della legittimità della previsione dei procedimenti di delegificazione, e non essendo possibile determinare in via preventiva e astratta quali, tra le misure che saranno eventualmente contenute nei regolamenti di delegificazione, dovranno essere ritenute vincolanti per le Regioni, conseguendone che i regolamenti adottati si applicheranno alle amministrazioni regionali solo in quanto attengano a materie di competenza esclusiva dello Stato, tra cui rientrano in particolare gli aspetti privatizzati della disciplina del pubblico impiego, e qualora i regolamenti fossero redatti in modo tale da vulnerare le competenze regionali, resta salva la facoltà per le Regioni di denunciarne la lesività mediante lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzioni, ove ne ricorrano i necessari presupposti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Emilia-Romagna e Liguria con i ricorsi in epigrafe;
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011 n. 111, promossa dalla Regione Emilia Romagna in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, promossa dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, lettere b), d), e) ed f), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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