Corte costituzionale
Sentenza n. 139/2012
Corte cost., sent. 4 giugno 2012, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 139/2012
- Data di deposito
- 4 giugno 2012
- Data di decisione
- 23 maggio 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:139
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
- art. 6, comma 2, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 3, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 5, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 6, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 7, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 12, primo periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 13, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 14, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 19, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 20, primo periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 8, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 9, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 11, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 20, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 12, ultimo periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 6, comma 20, IV periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, comma 1, lett. b), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. l), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 118, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 117, comma 8, Costituzione
- art. 117, comma 9, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
Massime
Massima n. 36351
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono insussistenti le condizioni per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere tenuto conto che lo ius superveniens costituito dall'art. 29, comma 15, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non è intervenuto sulle parti oggetto di impugnativa e non ha, quindi, carattere satisfattivo della pretesa delle Regioni ricorrenti.
Massima n. 36352
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, va rigettata l'eccepita tardività del ricorso, in quanto le disposizioni impugnate, non modificate in sede di conversione del d.l. n. 78 del 2010, sarebbero state immediatamente lesive, sicché le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, entro il termine decadenziale di cui all'art. 127 Cost., il decreto-legge e non la legge di conversione; infatti la Regione che ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decreto-legge «può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore» della relativa legge di conversione, perché «soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione». - In senso analogo v. citata sentenza n. 232 del 2011.
Massima n. 36353
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dalle Regione Valle d'Aosta, in quanto le disposizioni impugnate invaderebbero la potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, così violando l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché l'art. 3, comma 1, lettera f ), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, e lederebbero altresì l'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 Cost. Infatti dette disposizioni - da qualificare quale normativa di principio di coordinamento della finanza pubblica applicabile anche alle Regioni e province ad autonomia differenziata - prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa; sicché il presupposto interpretativo posto a base di questo gruppo di censure è errato, in quanto il comma 20 dell'art. 6 «autorizza le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6». - Sulla "autoqualificazione" di disposizioni di legge statale quali norme di principio di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 207 del 2010, n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995. - Sulla definizione di norma di principio di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 182 del 2011, n. 297, n. 237 del 2009, n. 289, n. 159 del 2008 e n. 169 del 2007.
Massima n. 36354
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dalla Regione Liguria, in quanto le disposizioni impugnate invaderebbero la potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, così violando l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché l'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 Cost. Infatti dette disposizioni - da qualificare quale normativa di principio di coordinamento della finanza pubblica applicabile anche alle Regioni e province ad autonomia differenziata - prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa; sicché il presupposto interpretativo posto a base di questo gruppo di censure è errato, in quanto il comma 20 dell'art. 6 «autorizza le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6». - Sulla "autoqualificazione" di disposizioni di legge statale quali norme di principio di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 207 del 2010, n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995. - Sulla definizione di norma di principio di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 182 del 2011, n. 297, n. 237 del 2009, n. 289, n. 159 del 2008 e n. 169 del 2007.
Massima n. 36355
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 12, primo periodo, dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata dalla Regione Umbria, in quanto le disposizioni impugnate invaderebbero la potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, così violando l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché l'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 Cost. Infatti detta disposizione - da qualificare quale normativa di principio di coordinamento della finanza pubblica applicabile anche alle Regioni e province ad autonomia differenziata - prevede puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa; sicché il presupposto interpretativo posto a base di questo gruppo di censure è errato, in quanto il comma 20 dell'art. 6 «autorizza le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6». - Sulla "autoqualificazione" di disposizioni di legge statale quali norme di principio di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 207 del 2010, n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995. - Sulla definizione di norma di principio di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 182 del 2011, n. 297, n. 237 del 2009, n. 289, n. 159 del 2008 e n. 169 del 2007.
Massima n. 36356
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto le disposizioni impugnate invaderebbero la potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, così violando l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché l'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 Cost. Infatti la disposizione impugnata - da qualificare quale normativa di principio di coordinamento della finanza pubblica applicabile anche alle Regioni e province ad autonomia differenziata - prevede puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa; sicché il presupposto interpretativo posto a base di questo gruppo di censure è errato, in quanto il comma 20 dell'art. 6 «autorizza le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6». - Sulla "autoqualificazione" di disposizioni di legge statale quali norme di principio di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 207 del 2010, n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995. - Sulla definizione di norma di principio di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 182 del 2011, n. 297, n. 237 del 2009, n. 289, n. 159 del 2008 e n. 169 del 2007.
Massima n. 36357
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dalla Regione Puglia, in quanto le disposizioni impugnate invaderebbero la potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, così violando l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché l'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 Cost. Infatti dette disposizioni - da qualificare quale normativa di principio di coordinamento della finanza pubblica applicabile anche alle Regioni e province ad autonomia differenziata - prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa; sicché il presupposto interpretativo posto a base di questo gruppo di censure è errato, in quanto il comma 20 dell'art. 6 «autorizza le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6». - Sulla "autoqualificazione" di disposizioni di legge statale quali norme di principio di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 207 del 2010, n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995. - Sulla definizione di norma di principio di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 182 del 2011, n. 297, n. 237 del 2009, n. 289, n. 159 del 2008 e n. 169 del 2007.
Massima n. 36358
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in quanto le norme impugnate dettando disposizioni che attengono all'organizzazione e al personale, lederebbero la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale (art. 117, quarto comma, Cost., nonché art. 2, comma 1, lettere a ) e b ), dello Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta), nonché l'art. 118, secondo e terzo comma, Cost., e l'art. 4 dello Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta, poiché «incidere[bbero], limitandole, sull'esercizio delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti»; infine, le norme impugnate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, se applicabili anche all'azienda sanitaria valdostana, lederebbero la potestà legislativa concorrente della Regione in materia di «igiene, assistenza ospedaliera e profilattica» (art. 3, comma 1, lettera l, dello statuto) e in materia di «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.). Infatti la lamentata interferenza con l'autonomia organizzativa delle Regioni o con altre competenze loro assegnate in via esclusiva o concorrente non è censurabile, poiché le norme impugnate devono essere complessivamente intese come disposizioni di principio, riconducibili alla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza publica. Quanto poi alla previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, essa, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali. - In senso analogo v. citate sentenze n. 40 del 2010, n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004.
Massima n. 36359
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dalla Regione Liguria, in quanto le norme impugnate dettando disposizioni che attengono all'organizzazione e al personale, lederebbero la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale (art. 117, quarto comma, Cost.), nonché l'art. 118, secondo e terzo comma, Cost. Infatti la lamentata interferenza con l'autonomia organizzativa delle Regioni o con altre competenze loro assegnate in via esclusiva o concorrente non è censurabile, poiché le norme impugnate devono essere complessivamente intese come disposizioni di principio, riconducibili alla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza publica . Quanto poi alla previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, essa, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali. - In senso analogo v. citate sentenze n. 40 del 2010, n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004.
Massima n. 36360
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 12 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata dalla Regione Umbria, in quanto le norme impugnate dettando disposizioni che attengono all'organizzazione e al personale, lederebbero la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale (art. 117, quarto comma, Cost.), nonché l'art. 118, secondo e terzo comma, Cost. Infatti la lamentata interferenza con l'autonomia organizzativa delle Regioni o con altre competenze loro assegnate in via esclusiva o concorrente non è censurabile, poiché le norme impugnate devono essere complessivamente intese come disposizioni di principio, riconducibili alla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. - In senso analogo v. citate sentenze n. 40 del 2010, n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004.
Massima n. 36361
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata dalla Regione Emilia Romagna, in quanto le norme impugnate dettando disposizioni che attengono all'organizzazione e al personale, lederebbero la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale (art. 117, quarto comma, Cost.), nonché l'art. 118, secondo e terzo comma, Cost. Infatti la previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali. - In senso analogo v. citate sentenze n. 40 del 2010, n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004.
Massima n. 36362
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dalla Regione Puglia, in quanto le norme impugnate dettando disposizioni che attengono all'organizzazione e al personale, lederebbero la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale (art. 117, quarto comma, Cost.), nonché l'art. 118, secondo e terzo comma, Cost. Infatti la lamentata interferenza con l'autonomia organizzativa delle Regioni o con altre competenze loro assegnate in via esclusiva o concorrente non è censurabile, poiché le norme impugnate devono essere complessivamente intese come disposizioni di principio, riconducibili alla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Quanto poi alla previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, essa, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali. - In senso analogo v. citate sentenze n. 40 del 2010, n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004.
Massima n. 36363
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dalla Regione Puglia, in quanto le norme impugnate dettando disposizioni che attengono all'organizzazione e al personale, lederebbero la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale (art. 117, quarto comma, Cost.), nonché l'art. 118, secondo e terzo comma, Cost. Infatti la lamentata interferenza con l'autonomia organizzativa delle Regioni o con altre competenze loro assegnate in via esclusiva o concorrente non è censurabile, poiché le norme impugnate devono essere complessivamente intese come disposizioni di principio, riconducibili alla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Quanto poi alla previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, essa, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali. - In senso analogo v. citate sentenze n. 40 del 2010, n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004.
Massima n. 36364
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 12, ultimo periodo, dell'art. 6, secondo cui «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi», sollevata dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria, in relazione agli artt. 117, commi terzo, quarto, quinto, ottavo e nono, e 118, commi secondo e terzo, Cost., e alle asserite violazioni dell'autonomia finanziaria regionale (artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost.) e del principio di ragionevolezza, in quanto, «tenuto anche conto delle caratteristiche morfologiche della Regione», l'applicazione della norma produrrebbe un aggravio, invece che una riduzione, della spesa. Infatti la disposizione impugnata, da qualificare quale principio generale di coordinamento della spesa, vincola le Regioni solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire, con la conseguenza che qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell'art. 6.
Massima n. 36365
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 20, quarto periodo, dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ove si prevede che «modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma» e, in particolare, per l'attuazione degli incentivi statali a favore delle Regioni che abbiano applicato volontariamente le riduzioni di spesa previste dal medesimo art. 6, sono stabiliti «con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni», sollevata in relazione sia all'art. 117, commi terzo e sesto, Cost., in quanto prevederebbe un atto sostanzialmente regolamentare in materia di legislazione concorrente, sia il principio di leale collaborazione, in quanto, qualora il decreto ministeriale non avesse natura, il legislatore statale avrebbe dovuto disporre l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del parere. In primo luogo, si deve escludere che il decreto ministeriale previsto dalla disposizione impugnata abbia natura regolamentare, in quanto, dovendo disciplinare l'erogazione degli incentivi statali, «non comporta la produzione di norme generali ed astratte, con cui si disciplinino i rapporti giuridici, conformi alla previsione normativa, che possano sorgere nel corso del tempo», limitandosi, invece, a esprimere «una scelta di carattere essenzialmente tecnico». In secondo luogo, la disposizione censurata, nel prevedere l'acquisizione di un parere della Conferenza Stato-Regioni, non vìola l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l'approvazione del decreto previsto dalla norma impugnata non richiede, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, necessaria quando si debbano «contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle regioni». - Sulla natura regolamentare di decreti aventi carattere essenzialmente tecnico, v. citata sentenza n. 278 del 2010. - In tema di leale collaborazione, v. citata sentenza n. 165 del 2011.
Massima n. 36366
Va dichiarata l'estinzione del processo relativo al ricorso proposto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 8 e 9, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stante la rinuncia parziale al ricorso accettata dalla controparte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, per violazione degli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonché degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera f), dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, degli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 20, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 20, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 20, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara estinto il processo relativo al ricorso proposto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 8 e 9, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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