Corte costituzionale

Sentenza n. 131/2012

Corte cost., sent. 25 maggio 2012, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
131/2012
Data di deposito
25 maggio 2012
Data di decisione
21 maggio 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:131

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 1, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 2, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 4, comma 1, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 5, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 10, comma 2, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 13, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 3, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 6, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 7, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 4, comma 2, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 8, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 9, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 10, comma 1, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 4, comma 3, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 11, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 12, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011
  • art. 14, legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36337

Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, primo comma, 5, 10, secondo comma, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue), impugnati, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevedono interventi che non sarebbero contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario (accordo del 17/12/2009). In seguito al ricorso, l'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 6 del 2012 ha sospeso l'efficacia della legge censurata (sostituendone l'art. 14, primo comma) in attesa dell'attuazione del piano di rientro; tuttavia, tale modifica - che non ha abrogato le norme censurate - non ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate dal ricorrente. - In senso analogo, v. la citata sentenza n. 333/2010.

Massima n. 36338

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 1, 2, 4, primo comma, 5, 10, secondo comma, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24. Infatti, l'istituzione del Centro regionale sangue ivi previsto non è contemplata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario (accordo del 17/12/2009), il cui carattere vincolante è sancito sia dall'art. 1, comma 796, lett. b ), della legge n. 296 del 2006, sia dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009. - Per l'affermazione del principio in base al quale l'art. 1, comma 796, lettera b ), della legge n. 296 del 2006 è «espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica», v., da ultimo, la citata sentenza n. 163/2011.

Massima n. 36339

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., gli artt. 1, secondo comma, 4, primo comma, e 10, secondo comma, della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue). Infatti, le disposizioni censurate demandano alla Giunta regionale una pluralità di compiti che interferiscono con l'esercizio delle funzioni del commissario ad acta , essendo diretti a realizzare un intervento che, aggravando il disavanzo sanitario della Regione, ostacolerebbe l'attuazione del piano di rientro e, di conseguenza, l'esecuzione del mandato commissariale. - In relazione all'esercizio del potere sostitutivo statale e alla necessità che le funzioni amministrative del commissario siano «poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali», v. la citata sentenza n. 78/2011.

Massima n. 36340

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81 Cost., l'art. 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24. La norma censurata, infatti, da un lato indica una somma sicuramente insufficiente per coprire le spese per il funzionamento del Centro Regionale Sangue ivi previsto, incluse quelle per il personale; dall'altro, non quantifica l'ammontare degli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, né specifica i relativi mezzi di copertura. - Sul principio secondo il quale «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira», v., ex plurimis , le citate sentenze n. 106/2011, n. 141/2010 e n. 100/2010. - Sulla necessità che la copertura di nuove spese sia «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri», v. la citata sentenza n. 272/2011.

Massima n. 36341

La dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, primo comma, 5, 10, secondo comma, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 3, 4, secondo e terzo comma, 6, 7, 8, 9, 10, primo comma, 11, 12 e 14 della medesima legge, in considerazione della inscindibile connessione esistente tra queste ultime disposizioni e le norme censurate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue);

2) dichiara in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) - l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, commi 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 e 14 della legge regionale n. 24 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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