Corte costituzionale
Sentenza n. 129/2012
Corte cost., sent. 17 maggio 2012, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 129/2012
- Data di deposito
- 17 maggio 2012
- Data di decisione
- 9 maggio 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:129
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge della Regione Umbria n. 6 del 20 luglio 2011
- art. 12-bis, comma 1, legge della Regione Umbria n. 3 del 20 gennaio 1998
- art. 12-bis, comma 2, legge della Regione Umbria n. 3 del 20 gennaio 1998
- art. 12-ter, comma 1, legge della Regione Umbria n. 3 del 20 gennaio 1998
- art. 12-ter, comma 4, legge della Regione Umbria n. 3 del 20 gennaio 1998
- art. 12-ter, comma 6, legge della Regione Umbria n. 3 del 20 gennaio 1998
Parametri
- art. 33, comma 6, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 4, comma 2, ultimo periodo, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
Massime
Massima n. 36332
L'imprecisione del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto «l'art. 12- bis , commi 1 e 2, che disciplinano le modalità di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie e l'art. 12- ter , commi 1, 4 e 6, riguardante la valutazione dell'attività del direttore generale, della legge della Regione Umbria n. 6 del 20 luglio 2011», recante «Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15», perché le norme censurate sono state inserite dall'art. 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 - Ordinamento del sistema sanitario regionale - e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 5), dopo l'art. 12 della citata legge regionale n. 3 del 1998, non si riflette sulla corretta individuazione delle norme impugnate, e, quindi, non incide sull'ammissibilità dell'impugnazione, perché dette norme sono riportate con chiarezza nel ricorso, il cui testuale tenore non lascia dubbi al riguardo.
Massima n. 36333
E' illegittimo l'art. 12- bis , commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 6, recante «Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15», nella parte in cui, disciplinando le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie - in cui sono da intendere ricompresi i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie - non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle strutture universitarie nella predisposizione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di tali aziende, con l'effetto di circoscrivere la facoltà di scelta ad opera del Rettore, stabilita dall'art. 12, comma 3, della citata legge regionale n. 3 del 1998, ad una rosa di candidati previamente individuati dalla sola Regione, con conseguente violazione del principio dettato dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), che detta principi fondamentali in materia di tutela della salute, spettante alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi del quale il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il Rettore dell'università.
Massima n. 36334
E' illegittimo l'art. 12- ter , commi 1, 4 e 6, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 6, recante «Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15», nella parte in cui, prevedendo che la Giunta regionale disciplini le modalità e i criteri per la valutazione dell'attività del direttore generale - in cui sono da intendere ricompresi i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie - in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, con cadenza annuale (comma 1), che ai fini della valutazione medesima acquisisca preventivamente i pareri di cui all'art. 5, comma 4, lettera c), della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998, precisando che per le aziende ospedaliere il parere è reso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale (comma 4), e che all'esito della verifica disponga, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto (comma 6), contrasta con i principi fissati dal d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), che detta principi fondamentali in materia di tutela della salute, spettante alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, e, in particolare, con la statuizione dettata dall'art. 4, comma 2, secondo la quale i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca sono disciplinati da protocolli d'intesa tra Regioni e Università.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), aggiunto dall'articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni e d integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 - Ordinamento del sistema sanitario regionale - e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15), nella parte in cui si applica anche alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12-ter, commi 1, 4 e 6 della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, aggiunto dall'articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6, nella parte in cui si applica anche ai direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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