Corte costituzionale
Sentenza n. 114/2012
Corte cost., sent. 10 maggio 2012, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 114/2012
- Data di deposito
- 10 maggio 2012
- Data di decisione
- 7 maggio 2012
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 10, legge provincia Bolzano n. 4 del 21 giugno 2011
- art. 3, comma 1, legge provincia Bolzano n. 4 del 21 giugno 2011
- art. 3, comma 3, legge provincia Bolzano n. 4 del 21 giugno 2011
- art. 5, comma 1, legge provincia Bolzano n. 4 del 21 giugno 2011
- art. 5, comma 4, legge provincia Bolzano n. 4 del 21 giugno 2011
- art. 9, comma 4, alinea 6, legge provincia Bolzano n. 4 del 21 giugno 2011
- art. 9, comma 4, alinea 7, legge provincia Bolzano n. 4 del 21 giugno 2011
- art. 24, comma 2, legge provincia Bolzano n. 15 del 21 dicembre 2011
- art. 9, comma 4, alinea 1, legge provincia Bolzano n. 4 del 21 giugno 2011
- art. 26, comma 3, legge provincia Bolzano n. 15 del 21 dicembre 2011
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- All.II, punti 13,16,18, all.III,lett.b),t),af),ag), All.IV, p.1,lett.d),p.7,lett.d)m),o), p. 8,lett.t), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 12, comma 1, decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999
- art. 143, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 113, comma 2, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 822, codice civile
- art. 823, codice civile
- art. 824, codice civile
- art. 7, comma 5, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
- art. 11, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
- art. 11, All. 3, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
- decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968
- art. 17, legge n. 765 del 6 agosto 1967
- art. 9, decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968
Massime
Massima n. 36299
È inammissibile, nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via d'azione, l'intervento di soggetti privi della titolarità di potestà legislativa (nella specie: Federterme, Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative, che si è opposta all'accoglimento del ricorso), fermi restando, per costoro, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla Corte costituzionale in via incidentale. - In senso analogo, v. sentenze nn. 405 del 2008 e 469 del 2005.
Massima n. 36300
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, 3 commi 1 e 3, 5 commi 1 e 4, 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia autonoma, secondo la quale, con riferimento alla violazione dell'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e ), Cost., il ricorrente non avrebbe indicato specificamente i principi comunitari e le leggi statali in materia di tutela della concorrenza, che sarebbero violati dalla norma, poiché la palese incidenza della disciplina censurata sulla materia della concorrenza e la evidente interferenza del disposto normativo rispetto ai principi generali, stabiliti dalla legislazione statale e comunitaria, della temporaneità delle concessioni e dell'apertura alla concorrenza, rende, infatti, superflua ogni ulteriore specificazione delle singole norme di riferimento, trattandosi peraltro di norma che si muove pressoché integralmente nella materia della tutela della concorrenza, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Massima n. 36301
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), la sostanziale identità precettiva della disposizione, nel testo da ultimo modificato dell'art. 24, comma 2, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 - Legge finanziaria 2012), fa sì che la questione di legittimità costituzionale, in forza del principio di effettività della tutela costituzionale, deve essere trasferita sulla norma nel testo risultante dalla modifica realizzata dall'art. 24, comma 2, della legge provinciale n. 15 del 2011. - Sul trasferimento delle questioni di legittimità costituzionale sulle nuove norme nella parte in cui esse modificano quelle originarie, vedi sentenza n. 40 del 2010.
Massima n. 36302
E' illegittimo l'art. 2, comma 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nella parte in cui, modificando il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici), prevede il rinnovo automatico trentennale di tutte le concessioni alla loro scadenza, ad eccezione di quelle a scopo idroelettrico: la norma si pone in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza, impedendo l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, con barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, e dunque violazione l'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e ), Cost., e inoltre, in conseguenza della disposta proroga, finisce con l'impedire l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, inserendo nella relativa disciplina una regola difforme dalle previsioni vigenti, poste nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, con riferimento, in particolare, ai punti nn. 13, 16 e 18 dell'Allegato II e con le lettere b), t), af) e ag) dell'Allegato III, nonché con i punti nn. 1, lettera d ), 7, lettere d ), m ) ed o ), e 8, lettere t ), dell'Allegato IV del d.lgs n. 152 del 2006. - Sull'illegittimità degli impedimenti all'accesso di altri operatori nel mercato, vedi sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010.
Massima n. 36303
E' illegittimo l'art. 3, commi 1 e 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nella parte in cui prevede che ai fini di migliorare lo stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua interessati, i titolari di due o più concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico esistenti, relative ad impianti consecutivi, possono richiedere l'accorpamento delle stesse, e, in tal caso, il termine di scadenza delle concessioni corrisponde alla scadenza della concessione accorpata con la durata residua più lunga: la disciplina censurata, indipendentemente dalla finalità espressa, è suscettibile di determinare in modo automatico la proroga di una o più delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico accorpate, con il risultato di porsi in aperta violazione, per le concessioni più brevi, con l'art. 12, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, il quale, in conformità ai principi di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, di libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, prevede espressamente la necessità di una gara ad evidenza pubblica.
Massima n. 36304
E' illegittimo l'art. 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nella parte in cui prevede la cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto, perché pur rientrando tutte le acque, superficiali e sotterranee, nel demanio provinciale per effetto del d.P.R. n. 115 del 1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), ed essendo conseguentemente assoggettate all'esercizio da parte della Provincia di tutte le attribuzioni proprie inerenti a tale demanio, la prevista possibilità di cessione delle infrastrutture idriche, incide sul regime della proprietà di tali beni, che, a prescindere dalla titolarità, rientrano nella disciplina demaniale, con conseguente regime di inalienabilità desumibile dagli artt. 822, 823 ed 824 cod. civ., ed espressamente richiamato dall'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 nonché evocato anche all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost.).
Massima n. 36305
Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, relativamente alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 4, e 9, comma 4, alinea 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nella parte in cui rinviano alla Giunta provinciale, rispettivamente, la definizione di procedure e direttive tecniche per la realizzazione di sonde geotermiche in falda per la produzione di calore e la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell'àmbito di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., poiché nelle more del giudizio la norma è stata modificata dalla legge provinciale n. 15 del 2011, la quale, all'art. 25, riformulando il comma 1- bis dell'art. 19 della legge provinciale n. 8 del 2002, ha precisato che le procedure e le direttive tecniche siano stabilite dalla Giunta provinciale nel rispetto delle norme in materia di procedure semplificate per la posa in opera di sonde geotermiche e ha disposto che le prestazioni energetiche determinate dalla Giunta provinciale, siano emanate anche nel rispetto dei principi minimi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, di modo che la Giunta provinciale viene richiamata all'osservanza di quanto stabilito dal d.lgs. n. 28 del 2011, in materia di procedure semplificate per la posa in opera di sonde geotermiche (art. 7, comma 5) ed in materia di principi minimi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (art. 11, comma 1 ed Allegato 3), in modo satisfattivo delle pretese del ricorrente, anche perché non consta che la norma regionale abbia potuto trovare applicazione medio tempore nella versione originaria.
Massima n. 36306
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nella parte in cui prevede, ai fini dell'isolamento termico degli edifici e dell'utilizzo dell'energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, successivamente modificato dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 - Legge finanziaria 2012), la questione va trasferita sulla nuova norma, in applicazione del principio di effettività della tutela costituzionale, risultando evidente, dal raffronto fra le disposizioni, che l'ultima modifica, dato il suo carattere sostanzialmente marginale, non incide in modo significativo sul contenuto precettivo delle disposizioni impugnate, e non ha contenuto satisfattivo.
Massima n. 36307
E' illegittimo l'art. l'art. 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nel testo modificato dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 - Legge finanziaria 2012), nella parte in cui prevede, ai fini dell'isolamento termico degli edifici e dell'utilizzo dell'energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, poiché non attenendo all'assetto urbanistico complessivo delle zone di cui si verte, è suscettibile di consentire l'introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell'art. 41- quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» (introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), con violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che prevede la competenza statale in materia di ordinamento civile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l'intervento spiegato in giudizio dalla Federterme, Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, comma 1, 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica);
3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 24, comma 2, e 26, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 - Legge finanziaria 2012);
4) dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento all'articolo 5, comma 4, ed all'articolo 9, comma 4, alinea 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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