Corte costituzionale
Ordinanza n. 95/2012
Corte cost., ord. 18 aprile 2012, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 95/2012
- Data di deposito
- 18 aprile 2012
- Data di decisione
- 4 aprile 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:95
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 36260
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 91, comma 1, lettera a ), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui esclude l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di coloro che siano stati condannati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, precludendo al giudice di verificare se detti reati abbiano effettivamente prodotto un reddito tale da superare, per l'anno antecedente alla richiesta, la soglia massima stabilita per l'accesso al beneficio. Invero, quanto alla censura riferita al secondo comma dell'art. 27 Cost., essa palesa un carattere perplesso e contraddittorio relativamente alla motivazione in punto di rilevanza: lo stesso rimettente, infatti, ha più volte rilevato come, nei casi di specie, non venga in considerazione il preteso contrasto tra la preclusione sfavorevole alle persone indagate o imputate per reati tributari e la presunzione di non colpevolezza, posto che il divieto di ammissione del richiedente al patrocinio si fonda, nei giudizi a quibus , su decisioni irrevocabili di condanna maturate in altri procedimenti. Le ulteriori questioni si connotano, poi, per le gravi carenze motivazionali in punto di rilevanza, avuto particolare riguardo alla qualità dei reati cui si riferiscono i procedimenti di esecuzione condotti dal giudice a quo : nella prima delle ordinanze di rimessione, infatti, il Tribunale rimettente non ha fornito alcuna indicazione circa l'oggetto del procedimento esecutivo in funzione del quale è stata formulata l'istanza di ammissione al patrocinio, così da precludere la necessaria valutazione di questa Corte circa l'effettiva rilevanza della questione sollevata; nella seconda ordinanza di rimessione, di contro, il rimettente ha specificato trattarsi della richiesta di operare il cumulo giuridico tra le pene separatamente inflitte per più reati di ricettazione concernenti assegni bancari, senza formulare alcuna motivazione, nel contempo, circa le ragioni per le quali dovrebbe applicare la norma censurata in un giudizio che non concerne reati tributari.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 91, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevate dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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