Corte costituzionale
Ordinanza n. 82/2012
Corte cost., ord. 5 aprile 2012, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 82/2012
- Data di deposito
- 5 aprile 2012
- Data di decisione
- 2 aprile 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:82
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 36234
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, "ai principi di ragionevolezza e di certezza del diritto", nonché all'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - dell'articolo 186, comma 2, lettera a ), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui introduce, secondo il diritto vivente, come cifre "significative" ai fini della misurazione del tasso alcolemico quelle centesimali, ancorché non espresse nel testo scritto della norma impugnata. Il giudice a quo - pur riconoscendo che, in data successiva a quella in cui si sono svolti i fatti oggetto del giudizio sottoposto al suo esame, l'art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha depenalizzato la disposizione oggi all'esame di questa Corte, sostituendo alla sanzione penale una sanzione amministrativa - ritiene egualmente rilevante la questione dovendo comunque pronunciarsi sulla legittimità della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Nondimeno, tale motivazione sulla rilevanza non può essere condivisa, perché - vigendo per le sanzioni amministrative accessorie a una sanzione penale conseguente all'accertamento di un reato il principio di legalità, alla luce del quale nessuno può esservi assoggettato se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale) - la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida è da considerare venuta meno in quanto accessoria rispetto ad una ipotesi di reato ormai depenalizzata; né tale sanzione è applicabile in base al nuovo testo dell'art. 186, comma 2, lettera a ), cod. strada, perché tale previsione è entrata in vigore successivamente al momento in cui il fatto è avvenuto. Il rimettente non è dunque chiamato, nel giudizio in corso, a fare applicazione della censurata disposizione, il che implica il venir meno del necessario requisito della rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, ai principi di ragionevolezza e di certezza del diritto, nonché all'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice di pace di Latisana con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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