Corte costituzionale
Ordinanza n. 73/2012
Corte cost., ord. 28 marzo 2012, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 73/2012
- Data di deposito
- 28 marzo 2012
- Data di decisione
- 21 marzo 2012
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:73
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 36186
Deve essere respinta la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), per l'omessa previa verifica di una interpretazione costituzionalmente compatibile di detta norma. Infatti, il tribunale rimettente non muove dal presupposto dell'esclusività dell'azione, ma ritiene debba esercitarsi anche nei confronti del Fondo di garanzia, prospettando quindi la violazione della legge delega e il contrasto con l'art. 24 Cost., mentre la norma censurata è finalizzata alla più razionale esplicazione dell'attività solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada e funzionale anche all'eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l'introduzione di un meccanismo - quello appunto dell'invio della doppia raccomandata - che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell'azione giudiziaria.
Massima n. 36187
Deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), per l'insussistenza della prospettata lesione degli evocati parametri. Infatti, nel quadro di un complessivo "riassetto della materia", il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative assolutamente coerente, nonché espressiva comunque di scelte che rientrano nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi (la legge delega e il decreto legislativo). - In relazione ai margini di discrezionalità del legislatore delegato, vedi sentenze n. 230 del 2010 e n. 199 del 2003 e n. 163 del 2000 - Sul completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, vedi ordinanze n. 213 del 2005 e n. 419 del 2000 - Sulla promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative, vedi sentenze n. 230 del 2010 e n. 180 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 76, 77 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Macerata - sezione distaccata di Civitanova Marche, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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