Corte costituzionale
Ordinanza n. 69/2012
Corte cost., ord. 23 marzo 2012, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 69/2012
- Data di deposito
- 23 marzo 2012
- Data di decisione
- 19 marzo 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 212, lett. b), n. 2, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
Parametri
Massime
Massima n. 36175
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), sollevate, nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dai Giudici di pace di Fasano e di Nola, per difetto di motivazione della rilevanza, in quanto il primo rimettente non precisa se il contributo unificato sia stato o meno pagato dalla parte ricorrente e, conseguentemente non è dato verificare se effettivamente il giudice a quo debba fare applicazione della norma censurata, ed il secondo evoca un parametro (art. 23, decimo comma, della legge n. 689 del 1981) che non è una norma di rango costituzionale; oltre al fatto che l'ordinanza di rimessione non contiene alcun riferimento all'oggetto del giudizio a quo e non specifica neppure se si tratti di un procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione. - Per l'inammissibilità della stessa questione, per omessa motivazione sulla rilevanza, vedi ord. nn. 143, 195 e 248 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), sollevate, nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e all'art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dai Giudici di pace di Fasano e di Nola con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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