Corte costituzionale
Ordinanza n. 60/2012
Corte cost., ord. 19 marzo 2012, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 60/2012
- Data di deposito
- 19 marzo 2012
- Data di decisione
- 7 marzo 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 4, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 13, comma 5, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 4, comma 1, secondo periodo, decreto-legge n. 121 del 20 giugno 2002
- legge n. 168 del 1° agosto 2002
Parametri
Massime
Massima n. 36147
Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4 e 5, del codice della strada relativa all'asserita disparità di trattamento che condotte di guida aventi la stessa pericolosità sociale siano sanzionate solo in alcuni casi e non in altri, a seconda della classificazione della strada sulla quale l'infrazione ha luogo. Infatti, tale articolo, disciplinando le modalità di classificazione e declassificazione delle strade da parte degli organi competenti, non trova diretta applicazione nel caso di specie.
Massima n. 36148
Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, per difetto di motivazione. Il giudice rimettente, infatti, non argomenta in alcun modo sulle ragioni per le quali la presenza della polizia locale a presidio delle apparecchiature di autovelox in strade prive delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste dalla legge, potrebbe arrecare un pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione.
Massima n. 36149
Deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002. L'asserita disparità di trattamento tra condotte di guida aventi la stessa pericolosità sociale, sanzionate solo in alcuni casi e non in altri, a seconda della classificazione della strada sulla quale l'infrazione ha luogo, è insussistente, poiché «le diversità riscontrabili a proposito dell'obbligo della contestazione immediata dipendono dalle differenti condizioni che caratterizzano i diversi tratti di strada» - Sulla questione relativa alla disparità di trattamento tra condotte di guida aventi la stessa pericolosità sociale, vedi ordinanze nn. 307 e 150 del 2006
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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