Corte costituzionale
Ordinanza n. 5/2012
Corte cost., ord. 12 gennaio 2012, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 5/2012
- Data di deposito
- 12 gennaio 2012
- Data di decisione
- 9 gennaio 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 204-bis, comma 3, bis, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 39, comma 1, lett. a), legge n. 120 del 29 luglio 2010
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 36029
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204- bis , comma 3- bis , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in quanto il rimettente, pur affermando di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, non ha sospeso il processo e ne ha disposto la prosecuzione «atteso che il giudizio può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità», in violazione dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, il quale dispone che l'autorità giurisdizionale, «qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale [...] dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte e sospende il giudizio in corso».
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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