Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/2012

Corte cost., ord. 27 dicembre 2012, n. 315

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
315/2012
Data di deposito
27 dicembre 2012
Data di decisione
12 dicembre 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:315

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36854

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, secondo ( recte : terzo) comma, Cost. - dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude che le circostanze attenuanti possano essere dichiarate prevalenti sulla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. Tale questione é divenuta priva di oggetto a seguito della sentenza n. 251 del 2012, che - successivamente all'ordinanza di rimessione - ha dichiarato l'illegittimità della medesima norma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dell'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., si veda la menzionata sentenza n. 251/2012. - Sul principio per il quale in forza dell'efficacia ex tunc della declaratoria di illegittimità costituzionale, è preclusa al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della questione stessa, unica valutazione che potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente, si veda, tra le altre, la menzionata ordinanza n. 182/2012.

Massima n. 36855

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, secondo ( recte : terzo) comma, Cost. - dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude che "tutte" le circostanze attenuanti possano essere dichiarate prevalenti sulla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. Infatti, sulla base della stessa descrizione della vicenda processuale svolta dal rimettente, non risulta l'applicabilità, nel caso di specie, di circostanze attenuanti diverse da quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sicché - in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 251 del 2012 - l'eventuale accoglimento della questione principale sollevata dal rimettente non avrebbe alcun rilievo nel giudizio a quo . - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dell'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., si veda la menzionata sentenza n. 251/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude che le circostanze attenuanti possano essere dichiarate prevalenti sulla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen., sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude che la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), possa essere dichiarata prevalente sulla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2012.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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