Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/2012

Corte cost., ord. 20 dicembre 2012, n. 312

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
312/2012
Data di deposito
20 dicembre 2012
Data di decisione
12 dicembre 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:312

Parametri

Massime

Massima n. 36850

Dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del mancato riconoscimento alla donna esercente la libera professione di avvocato del «diritto di usufruire del periodo di maternità così come previsto dall'Ordinamento italiano per le altre lavoratrici», sollevata, in riferimento agli articoli 3, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione ed al diritto di difesa, dal Tribunale ordinario di Perugia, sezione distaccata di Foligno. Alla suddetta conclusione si perviene per molteplici ragioni. Un primo profilo d'inammissibilità deriva dalla mancata indicazione della norma censurata (ordinanze n. 307 del 2011, n. 227 del 2007 e n. 85 del 2003), che, all'esame dell'intero contesto dell'atto di rimessione, non risulta identificabile nemmeno per indicazione implicita, stante anche la carenza descrittiva della fattispecie concreta. L'impossibilità, per le enunciate ragioni, di una precisa individuazione della norma censurata si riverbera inevitabilmente sulla rilevanza della questione, non potendosi valutare la necessità di applicazione della norma stessa. Inoltre, il rimettente non dà contezza dei motivi che gli impediscono di applicare alla fattispecie al suo esame la disciplina dell'impedimento a comparire del difensore (artt. 484, comma 2- bis , e 420- ter , comma 5, del codice di procedura penale) senza sollevare la questione di legittimità, sperimentando così la praticabilità di una soluzione interpretativa idonea a superare la prospettata questione (ordinanza n. 101 del 2011). L'omesso accertamento dell'applicabilità e degli eventuali effetti sul giudizio principale del regime di cui al combinato disposto degli artt. 484, comma 2- bis , e 420- ter , comma 5, cod. proc. pen. si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione ed è profilo preliminare rispetto a quello della mancata esplicitazione da parte del giudice a quo delle ragioni ritenute ostative ad un'interpretazione costituzionalmente orientata. Peraltro, anche tale doveroso tentativo ermeneutico (ordinanze n. 194 del 2012, n. 192 del 2010 e n. 154 del 2010) è stato completamente omesso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del mancato riconoscimento alla donna esercente la libera professione di avvocato del «diritto di usufruire del periodo di maternità così come previsto dall'Ordinamento italiano per le altre lavoratrici», sollevata, in riferimento agli articoli 3, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione ed al diritto di difesa, dal Tribunale ordinario di Perugia, sezione distaccata di Foligno, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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